Si conclude il primo passaggio parlamentare della legge di Bilancio 2020: nella seduta del 16 dicembre, il Senato ha votato, con la fiducia, il maxi-emendamento. Ora la parola passa alla Camera che, molto probabilmente, non apporterà alcuna altra modifica. Pertanto, con un buon margine di probabilità, le misure approvate dal Senato saranno confermate nel testo finale della legge che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Rispetto al disegno di legge originario, sono intervenute alcune importanti modifiche, tra cui, la ridefinizione e lo spostamento della data di entrata in vigore sia della plastic tax che della sugar tax e la riscrittura della norma sulle auto aziendali. Ecco il quadro di sintesi delle principali norme fiscali contenute nella legge di Bilancio. Sterilizzazione clausole IVA È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia). Pertanto, non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020. Invece, per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022. Inoltre, si posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione - con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli - dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del Testo unico accise (D.Lgs. n. 504/1995), azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e riducendoli negli anni successivi. Detrazione IRPEF spese veterinarie Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro. Deducibilità IMU Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%. Il decreto Crescita (all’art. 3) aveva progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023. A tale proposito, si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, per il solo anno 2019, la deducibilità dell’IMU (ma anche dell’IMI per la provincia autonoma di Bolzano e dell’IMIS della provincia autonoma di Trento) è fissata nella misura del 50%. Cedolare secca sulle locazioni Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020. Esenzione IRPEF per la Naspi La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'IRPEF. Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili Prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I bonus sono confermati nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019, salvo la soppressione dei seguenti benefici: - riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; - esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; - applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura. Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP Si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%. Bonus facciate Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2). Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tassazione IRPEF vendite di piante Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%. Abrogazione mini Ires e ritorno dell’ACE A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: - viene abolita la c.d. “mini IRES” (art. 2, commi da 1 a 8 D.L. n. 34/2019); - viene reintrodotta l’ACE (art. 1 D.L. n. 201/2011), con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento. Detrazione IRPEF spese scuole di musica A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM - legge 22 dicembre 1999, n. 508), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15, c. 1, lett. e-quater) D.P.R. n. 917/1986). Esenzione canone RAI contribuenti anziani A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa. Trattamento fiscale delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce CEDU Viene prevista l’esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell’uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Deducibilità spese per impianti di colture arboree Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, si incrementano del 20% le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Campione d’Italia Viene istituita un’imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'IVA in conformità alla legge federale Svizzera. Inoltre: - ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno; - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, è ridotta nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta. Stessa riduzione spetta per le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti IRES, oltre che per l’IRAP; - sino al 31 dicembre 2024, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili. Detrazioni IRPEF Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano: a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui (art. 15, c. 1, lett. a) e b) e c. 1-ter D.P.R. n. 917/1986) nonché per le spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c). Accise sul gasolio commerciale Sono esclusi dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° ottobre 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. Inoltre, vengono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, con un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise. Fringe benefit auto aziendali Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente: - 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km; - 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; - 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa. Plastic tax Viene introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di maggio 2020. Spetta un credito d’imposta a favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente. Accise e imposte sui tabacchi Aumentano le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare con l’innalzamento dell’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base su tali prodotti. Inoltre, si introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo. Sugar tax Viene introdotta un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Le "bevande edulcorate" sono prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea; c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Soggetti obbligati al pagamento sono: - il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui alla lettera a); - l'acquirente, per la fattispecie di cui alla lettera b); - l'importatore, per la fattispecie di cui alla lettera c). La misura dell'imposta è fissata in: a) 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; b) 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di agosto 2020. Tassazione buoni pasto Si interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro. Web tax Si modifica radicalmente la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. da 39 a 49 legge n. 145/2018 che vengono contestualmente abrogati). Le nuove norme tra l’altro: - chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3%, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo; - individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta; - obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale; - consentono l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l’operatività dalla normativa secondaria; - con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale. Tracciabilità detrazioni IRPEF Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Analisi di rischio ai fini fiscali Per le attività di analisi del rischio, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. Estromissione beni Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, c. 121, legge n. 208/2015), si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal I O gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020. Regime forfetario Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la c.d. “flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro (art. 1, c. 17-22 legge n. 145/2018). Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari. Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero l’aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno. Rivalutazione dei beni Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Nel dettaglio: - si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni; - si aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; - si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%; - si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'art. 14, legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali. Le imposte sostitutive sono versate: - per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; - per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. IVAFE e IVIE Viene estesa la platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE: vengono ad essere interessati dalla tassazione anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste equiparate. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020. Differimento deduzione componenti negativi IRES Viene previsto il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge. In particolare: - la percentuale di deducibilità, pari al 12%, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, che slitta ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; - la percentuale di deducibilità del 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell’IFRS 9, che slitta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028; - la percentuale di deducibilità del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Maggiorazione IRES concessionari autostradali Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’aliquota IRES, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di: - concessioni autostradali; - concessioni di gestione aeroportuale; - autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18, legge n. 84/1994; - concessioni ferroviarie. Attività di formazione universitaria ai fini IRES Ai soli fini dell'applicazione della norma che prevede l’esclusione da IRES (art. 74, c. 2, lett. a) D.P.R. n. 917/1986) si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali. IVA per locazioni imbarcazioni da diporto Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell’Unione europea qualora - attraverso adeguati mezzi di prova - sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea. Imposta di fabbricazione su biomassa di canapa A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari a 12 euro per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa. PREU e prelievo sulle vincite A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi sono incrementate e fissate, rispettivamente: - nel 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le AWP (slot machine di cui all’art. 110, comma 6, lettera a, R.D. n. 773/1931); - nel 8,5% sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,6%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le VLT (video lottery di cui all’art. 110, comma 6, lettera b). A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% per le AWP e in misura non inferiore all’83% per le VLT. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di 200 euro. Unificazione IMU-TASI Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti: - l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni; - ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF; - vengono introdotte modalità di pagamento telematiche; - l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Inoltre, viene anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020. Infine, i comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili. Riforma riscossione enti locali Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, la norma: - interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente; - disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; - introduce anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; - novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione; - in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute; - istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali; - prevede la gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo. Canone unico enti locali Si istituisce, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Inoltre, si istituisce il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.