Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni contenute nella legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie. ISCRO Con i commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). La suddetta indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. L’ISCRO, che viene erogata per sei mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 149, della legge di Bilancio 2024, i citati limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. Modifica della misura dell’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare L’articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2024 introduce significative modifiche in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024. In particolare, la novella prevede che - per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, che impediscono totalmente e di fatto lo svolgimento dell’attività lavorativa - l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione. Il citato comma 156 interviene altresì sulle modalità di calcolo dell’indennità, stabilendo che la stessa sia determinata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. Infine, il medesimo comma 156 stabilisce che laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera viene calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center L’articolo 1, comma 168, della legge n. 213/2023 prevede, anche per l’anno 2024, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, previste dall’articolo 44, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che la misura è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015. Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa Il comma 170 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Le citate risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs n. 148/2015 - saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria L’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2024, proroga, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72. Si ricorda che l’intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dal menzionato articolo 1 del D.lgs n. 72/2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva Il comma 172 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 proroga - per l’anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS in commento. Ne deriva che l’ammissione all’intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario. La proroga prevista dalla legge di Bilancio 2024 opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2024. Il citato articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 prevede altresì il monitoraggio in ordine al rispetto del tetto di spesa. A tale fine, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’INPS. Si ricorda che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori. Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA Il comma 173 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 proroga, per l’anno 2024 - nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA. Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015 L’articolo 1, comma 174, della legge n. 213/2023, incrementa di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per la proroga, negli anni 2022, 2023 e 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015. A seguito dell’incremento della disponibilità finanziaria utile alla concessione della misura, il tetto di spesa per il trattamento de quo, già fissato per il 2024 in 50 milioni di euro dall’articolo 1, comma 129, della legge di Bilancio 2022, si attesta, quindi, nel 2024, a 100 milioni di euro. Si rammenta che il citato articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015. L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate: Causale Durata Riorganizzazione aziendale 12 mesi Crisi aziendale 6 mesi Contratto di solidarietà (CdS) 12 mesi L’articolo 1, comma 174, della legge di Bilancio 2024, non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015. Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica Con i commi 175 e 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Il trattamento di CIGS può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024. Si ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale Nel corso dell’anno 2024 continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica Nel corso dell’anno 2024 non troverà più applicazione, invece, in quanto non ulteriormente prorogata, la disposizione di cui all’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015. Si rammenta che la norma prevedeva la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Potevano accedere alla misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 – non potevano accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Il trattamento CIGS in parola poteva avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Congedo parentale Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale. Il citato comma, infatti, novellando l’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione. La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.