Legittimo l'accertamento basato sul redditometro, fino a prova contraria del contribuente, anche dopo la riforma del processo fiscale classe 2022. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La tesi sostenuta dalla difesa erariale ha fatto breccia presso gli Ermellini. In prima battuta i Supremi giudici hanno infatti chiarito che la prova contraria del possesso di redditi non imponibili che il contribuente deve fornire, per superare la ricostruzione presuntiva e sintetica del reddito operata dall'amministrazione, non può limitarsi alla dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica nella sfera patrimoniale dello stesso contribuente. Infatti, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese necessarie, il contribuente è comunque «onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere», poiché è la norma stessa a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell'entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di tali redditi, per consentirne la riferibilità alla maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente. A questo punto, la Suprema corte ha sottolineato che non è destinato ad incidere sulla descritta distribuzione dell'onere della prova, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022. A una prima lettura, infatti, la norma potrebbe sembrare una limitazione per il redditometro. Infatti, dice il legislatore, «l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio». Nessuna limitazione, dunque all'operatività del redditometro.