Con l’approvazione in Senato del disegno di legge di conversione del DL 48/2023 avvenuta il 22.06.2023, che prevede diverse novità in tema di lavoro, anche l’art. 37 relativo alle Prestazioni Occasionali in sede di approvazione viene modificato e arricchito di due ulteriori lettere (a)-bis al comma 10 e b) -bis al comma 19). Tali novità prevedono esclusivamente per il Libretto Famiglia, la possibilità, per le famiglie, di acquistare i cd.i voucher, oltre che sul sito dell’Inps o presso gli uffici postali anche presso i rivenditori di generi di monopoli ovvero le tabaccherie e la possibilità per il prestatore di lavoro di ricevere il pagamento del compenso oltre che dall’Inps o dall’ufficio postale, direttamente presso le stesse rivendite di generi di monopolio – tabaccherie. All’articolo 37: al comma 1: dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) al comma 10, dopo le parole: “presso gli uffici postali” sono inserite le seguenti: “e le rivendite di generi di monopolio”»; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) al comma 19, dopo le parole: “qualsiasi sportello postale” sono aggiunte le seguenti: “e presso le rivendite di generi di monopolio”». Sottolineiamo che le novità di cui alle lettere a-bis) e b-bis) andranno ad integrare solo la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del "Libretto Famiglia", che ricordiamo è previsto per l’utilizzo di prestazioni occasionali nell'ambito di: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; Oltre alla novità appena illustrata, in tale seduta il Senato approva le modifiche previste all’art. 37, sempre in tema di prestazioni occasionali, ma solo peri i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, che prevedono: alla lettera a) comma 1 l’innalzamento da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati; e alla lettera b) la possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali per le imprese fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato e non più fino a 10 come negli altri settori. Restano ovviamente fermi gli altri limiti generali per lo svolgimento delle prestazioni occasionali: limite massimo annuo di 5.000 euro per i compensi spettanti a ciascun prestatore da parte della totalità degli utilizzatori; il limite massimo annuo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.