Intestare un conto corrente a una srl senza, però, prendere alcuna informazione sui soggetti interessati (insieme ad altri inadempimenti) costa al dipendente di banca il posto di lavoro. Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3232 del 5 febbraio 2024. IL FATTO In particolare, la banca addebitava al dipendente (direttore di filiale) di avere aperto un conto corrente intestato ad una srl senza acquisire alcuna informazione sui soggetti interessati (in violazione delle disposizioni che disciplinano l'attività bancaria; di avere consegnato un libretto di assegni senza liquidità; di non avere correttamente compilato il questionario antiriciclaggio; che a seguito di trasferimento del suddetto dipendente ad altra filiale, inspiegabilmente il rapporto con la società srl veniva trasferito presso la stessa filiale ed il rapporto continuava ad essere esclusivamente gestito dal medesimo dipendente; che nonostante il conto presentasse un saldo sostanzialmente pari a zero fosse stato consegnato al cliente un secondo libretto di assegni; che l'ufficio legale interno in data 10 gennaio 2017 aveva comunicato alla filiale ed al dipendente personalmente la segnalazione CAI CARTER con cui sostanzialmente comunicava che la società non avesse provveduto al saldo di quanto sborsato mediante utilizzo della carta di credito. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Ad avviso degli Ermellini, la Corte territoriale aveva adeguatamente e diffusamente motivato in ordine alle ragioni per cui il licenziamento del dipendente fosse stato ritenuto legittimo, essendo stati considerati sussistenti dai giudici di merito i vari addebiti a lui mossi dalla banca, anche in rapporto alla disposizione collettiva invocata dal reclamante che all’art. 44 prevede il licenziamento in ipotesi di "giusta causa". La sentenza impugnata aveva inoltre correttamente motivato in ordine alla gravità delle condotte poste in essere dal direttore di filiale, che era la figura apicale e che, come tale, era tenuto a conoscere la normativa applicabile, sia interna che esterna, relativa alle operazioni attuate. Peraltro, tale mansione connotava la maggiore responsabilità ed intensità del vincolo fiduciario. Ne consegue, in definitiva, la legittimità del licenziamento per giusta causa.