La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3264 pubblicata il 6 febbraio 2024, si è pronunciata in materia di invito datoriale di riprendere servizio in ipotesi di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro disposta dal giudice di merito ex art. 18 della L. 300/70, applicabile ratione temporis. Nel dettaglio, ad avviso del lavoratore ricorrente, la Corte di appello aveva errato nel ritenere risolto il rapporto di lavoro per mancata ripresa del servizio, da parte del lavoratore, entro i 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, asserendo la nullità di tale invito poiché contenente un termine inferiore a quello legale. La questione controversa, per la Suprema Corte (che ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso per cassazione), atteneva agli effetti giuridici della missiva datoriale contenente l’invito all’immediata ripresa di servizio. In particolare, la Cassazione, aderendo alla gravata motivazione della Corte territoriale, ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 6494/91), secondo cui il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito datoriale a riprendere servizio è stabilito nell’interesse del lavoratore illegittimamente licenziato, al quale l’art. 18 della L. 300/70 (ratione temporis applicabile) concede un congruo spatium deliberandi per consentirgli di adottare con la necessaria ponderazione le proprie determinazioni. Pertanto, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere, pur in mancanza della prestazione lavorativa, la retribuzione per il periodo compreso tra la data della sentenza che ordina la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e quella dell’effettiva ottemperanza all’ordine giudiziario viene meno non già il giorno del ricevimento dell’invito da parte del lavoratore, ma allo scadere del trentesimo giorno successivo, poiché solo in quest’ultima data si verifica l’effetto risolutivo del rapporto previsto dalla legge qualora il lavoratore non aderisca all’invito, tenendo conto che la comunicazione datoriale deve integrare un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie.