Corte di Giustizia Ue - Causa C‑63/18 La Corte di Giustizia UE è intervenuto nella causa C-63/18, relativa a una controversia tra una società e l’Autostrade per l’Italia SpA, in merito alla decisione adottata da quest’ultima, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, di escludere la società da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. La società è stata esclusa dalla gara per avere superato il limite del 30% dell’importo delle opere, previsto, in materia di subappalto, all’art. 105, paragrafo 2, D.Lgs. n. 50/2016. Nella sentenza odierna la Corte di Giustizia UE ha ricordato in via preliminare che la direttiva n. 2014/24, relativa agli appalti pubblici, ha l’obiettivo di garantire il rispetto, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare, della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, e dei principi che ne derivano, in particolare la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza, nonché di garantire che l’aggiudicazione degli appalti pubblici sia aperta alla concorrenza. Nella direttiva, il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce a che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile. La direttiva ha comunque previsto la possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di chiedere o di essere obbligata dallo Stato membro a chiedere all’offerente di informarla sulle intenzioni di quest’ultimo in materia di subappalto, nonché la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice, a determinate condizioni, di trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. La Corte ha già dichiarato che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Quindi gli Stati membri possono possano rendere effettivamente più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee con l'obiettivo di combattere le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, ma una restrizione come quella prevista dal Codice dei contratti pubblici italiano sembrerebbe eccedere quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che è contrario alle direttive europee qualsiasi limite che vieti in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell'appalto pubblico.