Tra sette giorni esatti, lunedì 18 febbraio, scade il termine per la prima liquidazione Iva mensile del 2019 (il 16 cade di sabato e scatta quindi la proroga di legge). Si tratta della prima occasione in cui gli operatori sono chiamati a determinare il saldo a credito/debito per operazioni documentate, in gran parte, con fattura elettronica. Avvicinandosi la scadenza, è allora bene fare ordine, visti i numerosi dubbi degli operatori. Le fatture emesse Stante la “moratoria” disposta dall’articolo 10 del Dl 119/2018, entrano nel calcolo tutte le fatture trasmesse al Sistema d’interscambio (Sdi) entro lunedì 18 febbraio. Sono comprese anche quelle oggetto di un precedente invio e che, pur essendo state scartate dallo Sdi, sono ritrasmesse al sistema entro 5 giorni seguendo una delle modalità individuate dalla circolare 13/E/2018. Quando l’invio è effettuato a ridosso dell’ultimo giorno utile, potrebbe accadere che lo scarto sia comunicato oltre la data per la liquidazione o che, pur essendo esso pervenuto entro detto termine, i cinque giorni per il reinvio portino a eseguire la trasmissione dopo la scadenza per la liquidazione. In questi casi, occorre comunque tenere conto dell’imposta dovuta, ancorché la fattura sia ritrasmessa allo Sdi dopo il termine di liquidazione. La fattura ritrasmessa, infatti, è sempre quella originaria, visto che il sistema ne tiene memoria. In assenza d’indicazioni contrarie, il termine del 18 febbraio deve valere anche per le fatture differite, la cui emissione può avvenire, al più tardi, entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni: siano esse cessioni di beni supportate da documento di trasporto oppure prestazioni di servizi corredate da idonea documentazione. Inoltre, siccome per il primo semestre 2019 è considerata regolare una fattura immediata datata gennaio 2019 e trasmessa entro il 18 febbraio, non si vede per quale motivo non debba considerarsi regolare una fattura differita datata 31 gennaio 2019 (per operazioni effettuate in tale mese) e inviata allo Sdi entro il termine per la liquidazione dell’imposta relativa a gennaio. Le fatture ricevute Quanto alle fatture ricevute, non dovrebbero presentarsi problemi particolari. In base alle nuove regole di cui all’articolo 1 del Dpr 100/1998 (come modificato dal Dl 119/2018), se l’operatore riceve una fattura elettronica emessa nel 2019 entro il 15 febbraio (una fattura immediata o differita relativa a un’operazione di gennaio), potrà esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta nella liquidazione del 18, sempre che abbia provveduto alla registrazione del documento entro lo stesso termine del 15 febbraio. Attenzione, quindi. Per il cedente/prestatore, si considera regolare l’emissione del documento (durante il periodo di moratoria) entro il termine per la liquidazione (di regola, il 16 del mese successivo a quello di riferimento dell’operazione). Per il destinatario della fattura conta invece la ricezione e registrazione entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione. In base a tali regole, inoltre, entrano nella liquidazione del prossimo 18 febbraio (come documenti validi per la detrazione dell’imposta) anche le fatture elettroniche differite emesse nei termini a gennaio 2019 (per consegne di beni o prestazioni di servizi di dicembre 2018), sempre che siano ricevute e registrate entro il 15 febbraio. Nella prossima liquidazione, infine, saranno computate anche le fatture cartacee relative a operazioni 2018, ricevute - nel 2019 - entro il venerdì di questa settimana, 15 febbraio, e che, entro lo stesso giorno, siano anche registrate. Dovranno invece essere registrate nell’apposito sezionale, confluendo nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, le fatture cartacee 2018 ricevute entro il 31 dicembre 2018 e che sono state registrate a gennaio 2019 o che saranno registrate fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (30 aprile 2019). Come gestire gli errori Eventuali errori nella liquidazione possono determinare la fattispecie dell’omesso o carente versamento d’imposta. Potrebbe essere il caso di chi riceve un’e-fattura il 16 o 17 febbraio, quindi oltre il termine del 15 del mese fissato dall’articolo 1, Dpr 100/1998 per la ricezione/registrazione delle fatture in corso d’anno, e computa il credito d’imposta nella liquidazione del giorno successivo. O ancora di chi detrae l’Iva essendo in possesso, alla data della liquidazione, della sola copia analogica del documento. Rimediare è possibile e il costo è modesto se ci si adopera tempestivamente. La sanzione per il ritardo nel versamento, se eseguito nei 90 giorni dalla scadenza, è del 15% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Se si paga nei primi 15 giorni, tuttavia, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Con il ravvedimento operoso, poi, tale importo si riduce a un decimo. In pratica, lo 0,1% per ogni giorno di ritardo.