Con la risposta n. 430 del 18 settembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di "utilizzo" ai fini dell'applicazione dell'articolo 7–sexies, comma 1, lettera e-bis) del decreto IVA. Per la norma in commento: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (...) e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) [n.d.r. servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine] relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (...)». Ai sensi della citata lettera e-bis), quindi, la locazione finanziaria è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato; 2. la prestazione (in questo caso, il leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia; 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è utilizzata in territorio extra-UE ma limitatamente alle settimane di "effettiva utilizzazione" in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova. Ai sensi del comma 725 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 "il luogo della prestazione di servizi di cui (...) all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione al di fuori dell'Unione europea". Con il provvedimento prot. n. 341339/2020 l'Amministrazione finanziaria ha individuato le modalità e i mezzi probatori in questione. Ciò spiega perché la definizione di "utilizzo" recata dalla lettera e) del medesimo provvedimento sia finalizzata a distinguere gli spostamenti tra porti all'interno dell'Unione europea da quelli extraunionali (e i relativi mezzi di prova). Nel caso in cui l'unità sia armata o stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura utilizzo nel territorio unionale. Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. D'altra parte, essendo fisiologico che nel leasing finanziario "per la maggior parte della durata del contratto" l'imbarcazione sia in ricovero, il contribuente sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo. Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.