Il Ministero dell’Interno ha emanato, nel 2021, tre decreti aventi ad oggetto la normativa antincendio. L’ultimo dei provvedimenti entra in vigore a fine ottobre e riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Si tratta del Mini-codice per le attività svolte in luoghi di lavoro definiti a basso rischio incendio. D.M. 3 settembre 2021: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio Obiettivo del terzo decreto che entra in vigore il 29 ottobre 2022 è di stabilire i criteri generali per individuare le misure di prevenzione che evitino l’insorgere di un incendio e che ne limitino le conseguenze qualora si verifichi, nonché determinare le misure precauzionali di esercizio. Anch’esso non si applica ai cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. In generale, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono: - indicati da regole tecniche per i luoghi di lavoro ove sono state previste; - previsti dall’Allegato I del medesimo D.M. 03/09/2021 (Mini-codice), per i luoghi di lavoro a rischio basso; - previsti dal D.M. 03/08/2015, per i luoghi di lavoro ove non siano presenti regole tecniche e non siano definibili a rischio basso; - riferibili facoltativamente al D.M. 03/08/2015, per i luoghi di lavoro a rischio basso. Il decreto del 3 settembre viene chiamato “Mini-codice”, perché stabilisce criteri semplificati per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio. Si identificano luoghi di lavoro a basso rischio: - attività non soggette al controllo dei VV.F (Allegato I, D.P.R. n. 151/2011); - attività non dotate di specifica regola tecnica verticale (uffici con oltre 300 occupanti, attività ricettive turismo con oltre 25 posti letto, attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti) - con tutti i seguenti requisiti: affollamento complessivo inferiore o uguale a 100 occupanti; superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1.000 m2; con piani situati a quota compresa tra -5 metri e 24 metri; ove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative (generalmente intesi in qf > 900 MJ/m2: per il calcolo di tali parametri è utile scaricare il programma Cla.Ra.F. dal sito dei VV.F.); ove non si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose in quantità significative; ove non si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. Con queste nuove indicazioni, ad esempio, un’attività amministrativa di circa 200 m2 ove lavorino circa 10 persone, con un minimo archivio e materiale cartaceo, ubicata al 15mo piano di un grattacielo si ritroverà ad essere considerata non più a rischio basso, in quanto posizionata ad una quota superiore ai 24 metri. Anche l’ultimo decreto evidenzia come all’interno del documento di valutazione dei rischi di incendio devono essere riportate le misure di prevenzione e protezione. Per le attività e le relative valutazioni dei rischi preesistenti, l’adeguamento normativo rispecchia quanto indicato all’art. 29 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., comma 3 che prevede come il documento debba essere rielaborato, tra l’altro, in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Si tenga però presente che, in questo caso, vengono rivisitati i parametri di valutazione delle singole attività e, pertanto, il datore di lavoro deve pur sempre effettuare una valutazione di quanto indicato dal nuovo decreto ministeriale. Il decreto stabilisce gli elementi minimi della valutazione dei rischi incendio, e dà particolare rilevanza all’individuazione di misure a tutela della sicurezza di persone con esigenze particolari, delle quali tener conto in fase di progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza. In base alle risultanze della valutazione, sono suggerite le misure antincendio da adottare (strategia antincendio), in ordine alla compartimentazione (verso altre attività o all’interno dei luoghi di lavoro) ed alle vie d’esodo (caratteristiche, dati di ingresso, progettazione del sistema d’esodo). Ad esempio, se l’attività risulta aperta al pubblico, con vie d’esodo impiegate da oltre 25 occupanti, le porte devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura INI EN 1125 o equivalente; la larghezza delle vie d’esodo deve essere almeno di 90 cm (salvo casi indicati); ecc. Inoltre, ricomprese nelle strategie previste dal decreto, vi sono la gestione della sicurezza antincendio (GSA) nonché il controllo dell’incendio. La GSA prevede l’attuazione di tutte quelle misure antincendio preventive (dalla manutenzione, alla segnaletica, al controllo sui divieti). Il controllo dell’incendio si realizza con l’idonea scelta e collocazione dei presidi antincendio. Nel decreto si suggerisce l’utilizzo di estintori a base d’acqua (idrici) nei luoghi di lavoro al chiuso con principi di incendio di classe A (combustibili solidi) e classe B (liquidi ad alta infiammabilità). Testo coordinato dei tre decreti Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha predisposto un testo coordinato dei tre decreti in cui fornisce indicazioni anche per una corretta lettura integrata della normativa.