Tra le misure annunciate dal Governo nel disegno di legge di Bilancio 2024, arriva anche la decontribuzione sulla quota di contributi IVS a carico delle lavoratrici mamme con 3 o più figli e in misura sperimentale anche per le lavoratrici madri di 2 figli, per il solo anno 2024. Si tratta di una misura che si aggiunge alla conferma dell’esonero contributivo già introdotto dalla legge di Bilancio 2021, prorogato da quella del 2022 e successivamente potenziato dal decreto Lavoro. In particolare, viene previsto che in aggiunta all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti, per i periodi di paga ricompresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 viene riconosciuto a favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di fruire di un esonero del 100% dei contributi c/lavoratore IVS. Durata La misura spetta per il periodo di paga gennaio 2024 - dicembre 2026 e spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio (dei 3 minimi) più piccolo. Per espressa previsione di legge l’esonero non spetta alle lavoratrici domestiche che, pur nell’ambito di un eventuale rapporto a tempo indeterminato, non hanno accesso alla misura. La misura L’esonero contributivo, beneficio già utilizzato dal legislatore come agevolazione contributiva per le aziende, spetta nel limite massimo di 3.000 euro all’anno che saranno da riproporzionarsi su base mensile. La misura, pertanto, del massimale mensile sarà di 250 euro. L’ulteriore misura sperimentale Quale ulteriore misura viene previsto ma per il solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’estensione dell’esonero, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli, sempre a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e la misura spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Cumulabilità con l’esonero contributivo ordinario c/lavoratore Per espressa previsione di legge, la decontribuzione prevista per le lavoratrici dipendenti con figli si integra con quella che è la proroga dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto anche per l’anno 2024. Il disegno di legge di Bilancio 2024 ripropone anche per il prossimo anno l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori, fermo restando il rispetto di un massimale di retribuzione imponibile. In particolare, viene previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nella misura del 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero viene innalzato al 7%, sempre senza effetti sul rateo di tredicesima, qualora la retribuzione imponibile previdenziale, sempre su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Gli aspetti operativi Trattandosi di un beneficio riconosciuto alla lavoratrice, in attesa di quelle che saranno le indicazioni operative necessarie, si ritiene che la decontribuzione non sarà applicata in automatico da parte del datore di lavoro ma sarà necessaria una richiesta espressa della beneficiaria. I benefici in tema di cuneo fiscale Alla luce dell’applicazione “congiunta” con l’esonero contributivo IVS generale previsto a seconda della retribuzione imponibile mensile, fermo restando la conferma di quanto previsto da ddl di Bilancio, il beneficio in termini di riduzione del cuneo fiscale derivante dall’applicazione della decontribuzione per le lavoratrici con figli si attesta nella misura percentuale del: - 3,19% qualora la retribuzione sia fino a 2.692 euro mese; - 2,19% qualora sia fino a 2.692 euro mese. Non essendo previsto alcun limite di reddito imponibile per l’applicazione della contribuzione lavoratrici madri, qualora la retribuzione imponibile dovesse superare i 2.692,00 mese la decontribuzione sarà totale fermo restando il massimale su base mensile di 250,00 euro mese e 3.000 su base annua.