Avvicinandosi il termine del 31 ottobre (e stante l’indisponibilità a concedere un maggior termine da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze), occorre fare il punto sulle possibili conseguenze della mancata adesione alla proposta di concordato preventivo. In buona sostanza la mancata adesione al concordato preventivo biennale porta con sé due distinte conseguenze. Le conseguenze della mancata adesione al CPB Ravvedimento speciale precluso Una prima, inevitabile, conseguenza è che non aderendo al concordato non si potrà nemmeno optare per il ravvedimento speciale introdotto dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024 (nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2024, n. 236), di conversione del decreto Omnibus. La legge citata ha inserito una sorta di “trappola” prevedendo che la non adesione al concordato o la decadenza dallo stesso comporteranno, in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato (in questa prima fase il biennio 2024-2025), la riduzione alla metà delle soglie previste per l'applicazione delle sanzioni accessorie contenute nell'art. 21, D.Lgs. n. 472/1997. Una maggior probabilità che vengano applicate tali sanzioni accessorie che, a condizioni normali, scattano solo al superamento di determinate soglie che ora invece si dimezzano. Tali sanzioni accessorie, più nel dettaglio, sono: a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). Attività di controllo intensificata La seconda conseguenza della non adesione al concordato preventivo biennale, o la successiva decadenza dallo stesso, riguarda invece l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 34, D.Lgs. n. 13/2024. Tale disposizione prevede espressamente che nei confronti dei contribuenti in oggetto vi sia l’impiego di una maggiore capacità operativa da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai fini dell’intensificazione delle attività di controllo. Si tratta di una previsione tutta da decifrare e da scoprire. Si è interpretato lo spirito della norma in questione come l’attribuzione di un particolare grado di rischiosità fiscale ai contribuenti che decideranno di non aderire al concordato preventivo biennale (o che dallo stesso decadranno) senza però avere riferimenti precisi sulla reale portata normativa di tale precetto. Tutto dipenderà dalla percentuale di non adesioni e, nello specifico, dalla posizione fiscale di ciascun contribuente.