Mise - Decreto 1 giugno 2021, n. 119 Nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 1° giugno 2021 n. 119, regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Il decreto è stato emanato udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021. La necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale deriva dall'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia il 9 settembre 2021. Nello specifico il nuovo art. 1 prevede che le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità. Contenuto della domanda di marchio Il nuovo decreto modifica e sostituisce l’art. 11 del regolamento in tema di contenuto della domanda di marchio e inserisce l’art. 11 bis rubricato rappresentazione del marchio, per cui il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione. Le diverse tipologie di marchio sono così rappresentate: marchio denominativo; marchio figurativo; marchio di forma tridimensionale; marchio di posizionamento; marchio a motivi ripetuti; marchio di colore; marchio sonoro; marchio di movimento; marchio multimediale; marchio olografico. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli standard e può essere accompagnato da una descrizione. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica pertinente. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio è riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza. Tra l’altro dopo l'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito l’articolo 66-bis riguardante l’iscrizione all'albo dei tirocinanti.