Con il messaggio n. 897 del 2 marzo 2023, l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sulla certificazione di malattia dei lavoratori marittimi. Ricordiamo che tale certificazione è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica. Nell’ambito del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, l’articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, dispone che: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”; al comma 4, inoltre, lo stesso articolo 55-septies dispone che: “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”. Inoltre, l’articolo 25 della legge n. 183/2010, in merito alla certificazione di malattia dispone che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Per la categoria dei lavoratori marittimi, l’INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore. Al riguardo, costituisce specificità del settore la competenza all’assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell’assicurato. All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari - cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” - risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS. Quanto agli assistiti marittimi, dismessi dall’assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo. Successivamente, è stata avviata la trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN. Il processo relativo all’invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge. L’invio della certificazione telematica, inoltre, previene efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti.