Il decreto Semplificazioni 2019 (art. 11-bis, D.L. n. 135/2018), inserito in sede di conversione, recepisce - limitatamente ai telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop - la specifica disciplina prevista, per tutte le tipologie di beni mobili materiali, dall’art. 2 della direttiva n. 2017/2455/UE, che regola le vendite a distanza di beni mediante l’uso di interfacce elettroniche e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021. Responsabilità ai fini IVA ai marketplaces La ratio delle modifiche normative si desume dal preambolo alla direttiva n. 2017/2455/UE, considerando da 7 a 15, ove è riportato: (7) Gran parte delle vendite a distanza di beni, fornite da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, spesso col ricorso a sistemi di deposito logistico. Benché gli Stati membri possano stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA in tali casi, ciò si è dimostrato insufficiente ad assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'IVA. Per conseguire tale obiettivo e ridurre l'onere amministrativo per i venditori, le amministrazioni fiscali e i consumatori è pertanto necessario coinvolgere i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di una tale interfaccia elettronica nella riscossione dell'IVA sulle suddette vendite, disponendo che essi siano considerati le persone che effettuano le vendite in questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nella Comunità, questa disposizione dovrebbe essere limitata alle vendite di beni spediti o trasportati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, mentre per un valore superiore una dichiarazione doganale completa è richiesta a fini doganali al momento dell'importazione. (8) La conservazione della documentazione per un periodo di almeno dieci anni in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi e facilitate da un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è necessaria per aiutare gli Stati membri a verificare che l'IVA su tali cessioni e prestazioni sia stata contabilizzata correttamente. Il periodo di dieci anni è coerente con le disposizioni vigenti in materia di conservazione della documentazione. Ove consista in dati personali, la documentazione dovrebbe rispettare la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. (9) Al fine di ridurre gli oneri per le imprese che si avvalgono del regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni è opportuno eliminare l'obbligo di emettere fattura per tali vendite. Per assicurare la certezza giuridica a tali imprese, la definizione di tali cessioni di beni dovrebbe indicare chiaramente che essa si applica anche quando i beni sono trasportati o spediti per conto del fornitore, compreso quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni. (10) L'ambito di applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi dovrebbe essere limitato alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro spediti direttamente da un territorio terzo o paese terzo a un acquirente nella Comunità, mentre per un valore superiore una dichiarazione doganale completa è richiesta a fini doganali al momento dell'importazione. I beni soggetti ad accisa dovrebbero essere esclusi dal suo ambito di applicazione in quanto l'accisa rientra nella base imponibile per l'IVA all'importazione. Al fine di evitare la doppia imposizione è opportuno introdurre un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione dei beni dichiarati nell'ambito di tale regime speciale. (11) Inoltre, al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori all'interno e all'esterno della Comunità e di evitare perdite di gettito fiscale, è necessario abolire l'esenzione per le importazioni di beni oggetto di piccole spedizioni di valore trascurabile di cui alla direttiva 2009/132/CE. (12) Un soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi dovrebbe essere autorizzato a nominare un intermediario stabilito nella Comunità come debitore dell'IVA e per adempiere agli obblighi previsti da tale regime speciale in suo nome e per suo conto. (13) Al fine di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri, un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del regime speciale dovrebbe essere tenuto a designare un intermediario. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe applicarsi se tale soggetto passivo è stabilito in un paese con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca. (14) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva con riguardo alla compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dal momento che la compilazione dell'elenco dei paesi terzi è direttamente connessa alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010. (15) A seguito della crescita esponenziale del commercio elettronico e del conseguente aumento del numero di piccole spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro importate nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero sistematicamente consentire il ricorso a un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione. Tale regime può essere applicato se non si ricorre al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Se lo Stato membro di importazione non prevede l'applicazione sistematica di aliquote IVA ridotte ai sensi di detto regime speciale, l'acquirente finale dovrebbe poter optare per la procedura di importazione standard per avvalersi di un'eventuale aliquota IVA ridotta. I nuovi obblighi IVA per i marketplaces Il novellato art. 14-bis della direttiva n. 2006/112/CE (e, sulla stessa scia, l’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018) con una finzione giuridica, scinde l’operazione, cioè la vendita a distanza di beni di provenienza extracomunitaria o intracomunitaria, in due cessioni, di cui una dal fornitore all’interfaccia elettronica e l’altra da quest’ultima al consumatore finale. I beni cui fa riferimento il decreto Semplificazioni, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, sono esclusivamente i telefoni cellulari, le console da gioco, i tablet PC e i laptop. A carico dei marketplaces è previsto uno specifico obbligo di conservazione della documentazione relativa alle vendite a distanza, disciplinato dal nuovo art. 242-bis della direttiva n. 2006/112/CE. Nell’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018 è conformemente stabilito che i marketplaces sono tenuti a conservare la documentazione relativa a tali vendite, che deve essere: (i) dettagliata in modo sufficiente da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui le operazioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto; (ii) su richiesta, messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati; (iii) conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata. Il soggetto che gestisce l’interfaccia è, inoltre, tenuto a designare un intermediario che agisca in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca. Proroga dei termini di versamento IVA e trasmissione dell’esterometro Il D.P.C.M. che proroga spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019, detta anche (art. 3) il differimento dei termini per i versamenti IVA e per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) per i soggetti che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop mediante l’uso di interfacce elettroniche. In particolare, è stata prevista la proroga: - al 16 maggio 2019 del termine per l’effettuazione dei versamenti dell’IVA relativi ai primi tre mesi del 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interessi; - al 31 maggio 2019 del termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere relative ai mesi di marzo e aprile 2019.