Il 1° maggio 2019 è entrato in vigore il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), il cui art. 13 disciplina espressamente gli obblighi fiscali dei soggetti che effettuano vendite di beni tramite piattaforme digitali. In particolare, il soggetto passivo d’imposta che facilita, per mezzo di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni a distanza di beni importati in Italia o le cessioni a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere determinati dati all’Ufficio, secondo le modalità che saranno individuate con successivo provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. La norma ha lo scopo di favorire il recupero dell’evasione IVA nelle vendite a distanza tramite la compliance con le piattaforme on-line che agevolano la realizzazione di tali operazioni. Nuova comunicazione dati da luglio 2019 Le informazioni richieste dal legislatore consistono nella denominazione, residenza o domicilio e indirizzo di posta elettronica, nel numero totale delle unità vendute in Italia, nonché, a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute nel territorio dello Stato, nell’ammontare totale dei prezzi di vendita o del prezzo medio di vendita. La comunicazione di tali dati deve avvenire entro il mese successivo a ciascun trimestre, ossia entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio dell’anno successivo. L’art. 13, comma 2, D.L. n. 34/2019, inoltre, stabilisce espressamente che il primo invio delle informazioni deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. Nel caso in cui il marketplace non trasmettesse o trasmettesse in maniera incompleta i dati sopra indicati, lo stesso diventa responsabile dell’imposta dovuta sulle cessioni a distanza, a condizione che dimostri che l’IVA è stata assolta dal fornitore. La piattaforma elettronica, pertanto, sarà debitrice d’imposta soltanto se non ha fornito (o ha fornito parzialmente) le informazioni richieste dalla legge e non sia riuscita a provare il pagamento dell’imposta da parte del fornitore. Coerentemente con i termini di recepimento delle disposizioni di cui all’art. 2, direttiva n. 2017/2455/UE, gli obblighi informativi e gli adempimenti previsti dal decreto Crescita troveranno applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2020; a partire dal 1° gennaio 2021acquisiranno, invece, efficacia le disposizioni di cui all’art. 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. n. 135/2018. Poiché l’entrata in vigore di tale norma è stata posticipata di circa un anno e mezzo, occorrerà valutare l’applicazione dell’art. 3, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, il quale - facendo riferimento all’art. 11, commi da 11 a 15, D.L. n. 135/2018, prevede che sono prorogati i termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i marketplaces, rispettivamente, al 16 maggio 2019 (con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e al 31 maggio 2019. Dal 1° gennaio 2021 Ciò premesso, l’art. 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. n. 135/2018 anticipa parzialmente il recepimento dell’art. 2, direttiva n. 2017/2455/UE, disponendo specifichi obblighi per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di alcuni prodotti elettronici nel territorio comunitario. In particolare, se un marketplace facilita le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop importati da territorio o Stati terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, nonché facilita le cessioni di detti prodotti (senza che sia previsto un limite di valore) nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’UE a un cessionario privato consumatore, la stessa piattaforma virtuale è considerata come se avesse ricevuto e ceduto tali beni. Ai fini dell’applicazione di tale presunzione, le vendite a distanza tramite un’interfaccia elettronica devono avvenire tra un soggetto passivo d’imposta e un cessionario che non è soggetto passivo (B2C). La documentazione relativa alle operazioni in questione deve essere conservata dal marketplace per un periodo temporale di 10 anni, decorrenti dall’anno in cui la vendita è stata effettuata e deve essere sufficientemente dettagliata, in modo tale da consentire all’Amministrazione finanziaria degli Stati membri interessati di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata e assolta correttamente. Laddove il soggetto passivo avesse facilitato, tramite l’utilizzo di una piattaforma virtuale, le vendite a distanza sopra descritte (aventi a oggetto i prodotti elettronici individuati dalla norma) nel periodo tra il 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 12/2019) e il 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019) è tenuto a inviare i dati relativi a tali operazioni nel mese di luglio 2019, secondo le modalità che saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si osserva, infine, che sussiste una differenza oggettiva tra le disposizioni di cui al D.L. n. 135/2018 e il D.L. n. 34/2019. E invero, mentre il primo trova applicazione esclusivamente alle vendite a distanza B2C di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, il secondo, invece, si applica alle vendite a distanza di qualunque tipologia di bene effettuata tramite piattaforma virtuale.