Mef - Decreto 17 novembre 2020 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il decreto 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 100 del 2020, recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. Inoltre, l’allegato A del decreto contiene esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico sui conti finanziari ed esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca. Il decreto prevede che ai fini delle informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 6, c. 1, del D.Lgs. n. 100 del 2020: - la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero è redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese; - la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo. Si determina inoltre il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare. L’Agenzia delle Entrate deve rilasciare un numero di riferimento al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea. Il soggetto a cui è stato rilasciato il numero di riferimento deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza. Il numero di riferimento deve essere indicato dai partecipanti in ogni eventuale successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo e nella relazione periodica. I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato. Gli elementi distintivi rilevano solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte, cui si applica la Direttiva 2011/16/UE, dovute da un contribuente in un Paese dell’Unione europea o in altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni In tema di elementi distintivi, un meccanismo non rientra tra quelli indicati alla lettera A, punto 3, dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 100 del 2020, se finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall’ordinamento dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione. Nell’allegato A al decreto sono individuati gli esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, tra cui rientra: - la commercializzazione di uno schema che incentiva un trasferimento di fondi da un conto di deposito oggetto di comunicazione a un conto finanziario escluso dall’obbligo di comunicazione (es. prodotto pensionistico), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall’obbligo di comunicazione dei conti finanziari sono contenute nelle normative interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate da ciascuna Giurisdizione; - la commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (es. immobili, oro, pietre preziose, opere d’arte), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo; - la commercializzazione o implementazione di strategie di suddivisione delle somme detenute in un conto finanziario per rimanere al di sotto di un ammontare in valuta nazionale corrispondente a 250.000 USD, al fine di evitare l’obbligo di comunicazione.