Mise - Decreto 6 agosto 2021, n. 151 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021 il decreto n. 151 del 6 agosto 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che riporta il regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto. Il decreto definisce inoltre: - la determinazione delle materie e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami abilitanti; - la determinazione dei limiti e dei massimali della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività; - i procedimenti disciplinari che devono essere preceduti dalla citazione dell'interessato a comparire davanti all'ufficio camerale competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre, nonché con la specifica indicazione di quanto contestatogli. Presentazione della SCIA Il decreto stabilisce che l’esercizio dell’attività è riservata ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 49-quater, comma 3, del Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005), ossia cittadinanza dell'Unione europea; età minima di 18 anni; requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi; avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge; non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tali soggetti devono presentare, per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, apposita SCIA al registro delle imprese della camera di commercio, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. L'impresa presenta le dichiarazioni contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Codice per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO». E’ fatto obbligo di allegare un modello intercalare «REQUISITI» per gli altri eventuali legali rappresentanti e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di mediatore del diporto per conto dell'impresa. In caso di più sedi o unità locale in cui si svolge l’attività, l'impresa deve nominare almeno un preposto in possesso dei requisiti di idoneità. Posizione REA dei mediatori del diporto non imprenditori I soggetti diversi dall’imprenditore che svolgono l’attività per conto dell’impresa sono iscritti nella posizione REA della medesima impresa. Essi devono comunque presentare la SCIA e devono essere inseriti nella polizza assicurativa dell'impresa. La pubblicità dell'inserimento del mediatore del diporto non imprenditore nella posizione REA dell'impresa è assicurata tramite la certificazione del registro delle imprese.