La “medicina di gruppo” non è equiparabile ad un’associazione tra professionisti. Pertanto, non è possibile l’automatica presunzione dell’esistenza dei requisiti per l’assoggettamento a IRAP del medico che vi partecipi: l’Ufficio deve concretamente provare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, non essendo sufficiente che il contribuente si avvalga di un unico dipendente con mansioni di segreteria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27824 del 30 ottobre 2019. IL FATTO Un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che svolgeva la propria attività nella forma associata della “medicina di gruppo”, presentava istanza di rimborso relativa all’IRAP sostenendo l’assenza del presupposto dell’attività autonomamente organizzata, avvalendosi solo della moglie quale segretaria part time per due ore al giorno. L’Ufficio al contrario riteneva la sussistenza dell’autonoma organizzazione proprio in base allo svolgimento in forma associata dell’attività professionale e dalla presenza di un dipendente. Il ricorso avverso il rigetto della richiesta di rimborso veniva accolto dalla CTP, la quale non riteneva nella specie esistenti gli elementi per l’assoggettamento a IRAP. Dello stesso avviso era la CTR, secondo la quale l’attività medica in forma associata non presuppone di per sé l’autonoma organizzazione, non potendosi equiparare a quella degli studi professionali associati. La decisione era impugnata in Cassazione dall’Ufficio che riproponeva la tesi esposta nei gradi di merito. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile della stessa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, avvalendosi di lavoro altrui con il limite di un dipendente o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. Nella specie innanzitutto risultava pacifico e incontestato che il contribuente si avvalesse solo di una segretaria part time e pertanto non ricorreva il presupposto per l’assoggettamento a IRAP. Inoltre, come già sancito dalle Sezioni Unite (n. 7291/2016), la “medicina di gruppo” non costituisce un’associazione tra professionisti, ma solo un organismo promosso dal SSN: la relativa attività può dunque far integrare i presupposti dell’IRAP non per la forma associativa del suo esercizio, ma esclusivamente per l’eventuale sussistenza dell’autonoma organizzazione. Non vi è alcun automatismo o presunzione a favore dell’Ufficio, che deve pertanto provare la fondatezza della pretesa erariale, atteso che in generale la medicina di gruppo consente solo di garantire un miglior servizio ai pazienti in fasce orarie più ampie e garantendo più facili sostituzioni dei medici.