In tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, la normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione. La nuova normativa si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. La disposizione, in attesa del provvedimento ministeriale sugli esoneri, pone dunque una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti richiamati, tra cui rientrano le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Secondo quanto già illustrato dall’Agenzia dell’Entrate, le operazioni individuate nell’art. 22 del decreto IVA devono essere certificate: - nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura; - mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ma solo sino al 31 dicembre 2019, o al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro; - tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Questa forma di certificazione è obbligatoria dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Inoltre, la memorizzazione e trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. In merito a ciò l’Agenzia dell’Entrate ha definito le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo apposite specifiche tecniche. Con la risposta a interpello n. 139/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i registratori telematici, tempestivamente predisposti, ossia censiti ed attivati entro il 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, non hanno necessità di entrare in servizio (ossia memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri) prima della decorrenza dell’obbligo (1° luglio 2019). In assenza di espresse indicazioni contrarie, l’Agenzia ritiene che laddove si voglia, su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, si potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. Per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione.