Nella seduta del 9 novembre 2023, l’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto Sud (D.L. 124/2023), nel testo che ha già ricevuto il disco verde della Camera. Tra le disposizioni di maggior interesse per le imprese, spicca l’istituzione della ZES (Zona economica speciale) Unica per il Mezzogiorno. Qual è la definizione di ZES Unica per il Mezzogiorno La definizione esatta di Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, ZES unica, è contenuta all'articolo 9. In particolare, ai sensi del comma 1, per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. A norma del comma 2, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno o ZES unica sarà istituita far data dal 1° gennaio 2024 e comprenderà i territori delle regioni: - Abruzzo; - Basilicata; - Calabria; - Campania; - Molise; - Puglia; - Sicilia; - Sardegna. La nuova ZES Unica sostituirà le attuali 8 Zone economiche speciali, presenti nei territori del Mezzogiorno istituite ai sensi del D.L. n. 91/2017: ZES Regione Campania; ZES Regione Calabria; ZES Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; ZES Sicilia occidentale; ZES Sicilia orientale; ZES Regione Abruzzo, ZES Regione Sardegna. Secondo quanto disposto dall’articolo 10, la governance della nuova ZES unica è affidata alla Cabina di regia ZES, che sarà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale vengono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi a favore della ZES. I settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica saranno definiti, anche in coerenza al PNRR, dal Piano strategico della ZES Unica, di durata triennale, che dovrà essere approvato con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES (articolo 11). In coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, nella ZES unica potranno essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei relativi atti di delega e di esecuzione. A cosa serve il portale web della ZES unica Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, all’articolo 12 è prevista l’istituzione del portale web della ZES unica (Portale web della ZES unica), da realizzare anche in lingua inglese, che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica. Quali sono le semplificazioni amministrative introdotte dalla ZES unica Gli articoli 13, 14 e 15 specificano le semplificazioni amministrative riconosciute alle imprese nella ZES. In particolare, l’articolo 13 prevede l’istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES, S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES. Il S.U.D. ZES ha competenza in relazione: - ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; - ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva; - ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. Con l’articolo 14, invece, viene introdotto un procedimento unico per progetti da realizzare all’interno della ZES unica. Nello specifico, la disposizione stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica (come definiti dall'art. 32, D.L. n. 115/2022, e dall'art. 13 D.L. n. 104/2023, nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, non soggetti a SCIA ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono assoggettati ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. Nell’ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l’acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. L’articolo 15, infine, illustra nel dettaglio i contenuti e le funzioni dell’autorizzazione unica e ne descrive compiutamente il procedimento di rilascio. In particolare, viene stabilito che coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES, dovranno presentare la relativa l’istanza allo Sportello unico digitale S.U.D. ZES, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Cos’è il credito d’imposta ZES Unica L’approvazione definitiva del decreto conferma, con alcuni ritocchi, il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nella ZES unica, la cui disciplina è tracciata dall’articolo 16. Durante l’iter parlamentare, in particolare, l'ambito soggettivo è stato esteso alle imprese di magazzinaggio e supporto ai trasporti. Il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo. In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, regolamento (UE) n. 651/2014), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Per espressa previsione normativa, l'agevolazione non si applica: - ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo; - alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito di imposta: - è attribuito nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico; - è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applica il limite di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007); - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo determinerà la revoca dei benefici concessi e goduti. Nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta dovrà essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Qualora, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato dovrà essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi indicate. Quanto alle risorse dedicate alla misura, ai sensi del comma 6, il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, da determinare con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Al riguardo, si evidenzia che il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede la modifica del predetto comma 6, definendo le risorse destinate al credito di imposta pari a 1,8 miliardi di euro per l'anno 2024. Con apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, saranno definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.