Tra gli emendamenti approvati durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) alcuni impattano sul mondo del lavoro sportivo. In particolare, le novità previste riguardano il differimento del termine al 31 marzo prossimo entro cui effettuare le comunicazioni obbligatorie per arbitri e direttori di gara per il periodo luglio - dicembre 2023 senza alcuna sanzione, la possibilità di optare entro il 30 giugno 2024 per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo per istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e, infine, la previsione di una soglia di esenzione per i premi erogati nel 2024 agli sportivi nell’area del dilettantismo. Si ricorda che il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 28 febbraio 2024. Comunicazioni obbligatorie in merito agli arbitri e ai direttori di gara nello sport L’attuale formulazione dell’art. 25, comma 6 bis del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che con riferimento ai direttori di gara e soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego è effettuata dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. La norma prosegue nello stabilire che entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. Con la conversione in legge del decreto Anticipi è stato inserito l’art. 25, comma 6 quater ai sensi del quale in sede di prima applicazione, le comunicazioni per il periodo luglio-dicembre 2023, potevano essere effettuate, senza applicazione di alcuna sanzione, entro lo scorso 30 gennaio 2024. Con l’emendamento approvato al decreto Milleproroghe vengono concessi ulteriori 2 mesi per l’adempimento delle comunicazioni obbligatorie relative al periodo luglio - dicembre 2023 che potranno essere fatte pertanto entro il prossimo 31 marzo 2024 senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo per istruttori direttori tecnici presso impianti e circoli sportivi Nel prevedere l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per tutti i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività a decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 35 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2021 consentiva alle sole figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di optare, entro lo scorso 31 dicembre 2023, per il mantenimento dell’iscrizione e versamento della relativa contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo a condizione di risultare già iscritti alla data del 1° luglio 2023. L’emendamento approvato consente di differire al prossimo 30 giugno 2024 la possibilità di opzione per il mantenimento dell’iscrizione allo spettacolo, fermo restando il rispetto del requisito di risultare iscritti a tale fondo al 30 giugno 2023. Si ricorda che con la circolare n. 88/2023, l’INPS ha stabilito che: - l’opzione deve essere esercitata direttamente dal lavoratore tramite il sito internet dell’Istituto alla voce “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”; - la mancata opzione entro il nuovo termine del 30 giugno 202 4 comporterà l’iscrizione e conseguente versamento al nuovo Fondo pensione lavoratori sportivi. Limite di esenzione fiscale per i premi degli sportivi Un’ultima novità riguarda il regime fiscale applicato ai premi degli sportivi erogati nell’area del dilettantismo. L’attuale formulazione dell’art. 36, co. 6 quater, prevede che le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono da inquadrarsi fiscalmente come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, tali somme nel settore dilettantistico non sono da configurarsi come redditi da lavoro, non sono soggetti ad alcuna contribuzione previdenziale, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto e “scontano” l’applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di imposta, al momento dell’erogazione, indipendentemente dall’ammontare. L’emendamento approvato prevede la non applicazione della ritenuta del 20% sulle somme erogate, ma solo fino a 31 dicembre 2024, a titolo di premio a condizione che le stesse non superino la franchigia di 300 euro complessivi; qualora l’ammontare riconosciuto dovesse essere superiore, l’intero importo erogato sarà da assoggettarsi per intero a ritenuta. Viene inoltre previsto: - al fine di consentire l’esenzione, che al momento del riconoscimento del premio, il percettore deve rilasciare al sostituto d’imposta un’autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l’applicazione delle ritenute alla fonte; - l’obbligo in capo al sostituto di imposta in caso di erogazione di premi esenti da ritenuta a titolo di imposta di comunicare all’interno del RAS i dati del percettore e l’ammontare del premio riconosciuto entro il termine del secondo mese successivo all’erogazione dei premi. La comunicazione effettuata nel RAS sarà poi resa disponibile all’Agenzia delle Entrate.