Elaborando il libro Unico del Lavoro del mese di luglio, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione della dichiarazione 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti. La procedura da seguire cambia a seconda che: - il 730 sia stato presentato direttamente dal contribuente o tramite un soggetto abilitato: in questo caso il datore di lavoro deve prelevare, attraverso il servizio disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730/4; - il sostituto abbia prestato assistenza fiscale diretta al proprio lavoratore dipendente: in questo caso bisogna prendere in esame i modelli 730/3, già in possesso dell’azienda. Dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi, infatti, può emergere un credito in favore o un debito a carico del contribuente dichiarante. La scadenza del termine di presentazione del modello 730 precompilato 2019 è fissata al 23 luglio 2019, mentre, per coloro che presentano il 730 precompilato al sostituto d'imposta, la scadenza è il 7 luglio 2019. Il conguaglio in busta paga delle risultanze del modello 730 viene ordinariamente effettuato a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e dai mesi di agosto o settembre per i pensionati. Conguaglio a credito Qualora dalla dichiarazione 730 presentata derivi un conguaglio a credito il sostituto d’imposta effettua il rimborso direttamente nel LUL, attraverso la contestuale riduzione in compensazione del monte ritenute complessivo dovuto a titolo di: - IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF - altri eventuali conguagli a debito in riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti in forza per ciascun mese. In caso di incapienza delle ritenute operate sulla totalità delle retribuzioni i residui crediti saranno posti a rimborso nei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2019. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto: la percentuale sarà determinata in base al rapporto tra l’importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine del periodo d’imposta non sarà stato possibile completare il rimborso, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella CU 2020. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. N.B. Il recupero dei rimborsi effettuati dal sostituto d’imposta non può più essere fatto con il metodo della compensazione “interna” (c.d. scomputo), ma esclusivamente mediante compensazione nel mod. F24. Conguaglio a debito Il conguaglio a debito si verifica quando le ritenute operate dal datore di lavoro e le spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente a suo nome o per conto dei familiari a carico, non sono comunque sufficienti a coprire le tasse, IRPEF e addizionali regionali e comunali, emerse dalla dichiarazione dei redditi. Le somme risultanti a debito devono essere trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2019. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2019. Tale differimento dei termini di pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile. Lo stesso lavoratore può decidere di rateizzare il proprio debito IRPEF in un massimo di 5 rate, da luglio a novembre 2019. In questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. L’importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato dal sostituto d’imposta, a mezzo F24, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni. Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2019, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Casi particolari Cessazione del rapporto di lavoro: se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o qualche altra causa che abbia comportato una sostanziale assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta non può effettuare i conguagli a debito ed è tenuto a comunicare tempestivamente agli interessati gli importi da versare direttamente a mezzo F24. Nel caso di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro rimborsa l'imposta ai dipendenti cessati o senza retribuzione, riducendo le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte agli altri lavoratori. Decesso del contribuente: il decesso del contribuente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme non ancora trattenute, con esclusione degli eventuali acconti, che dovranno essere versate a mezzo F24. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU): tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto ovvero essere richiesto a rimborso. Incapienza a fine anno 2019: se alla fine del periodo d’imposta non è stato possibile completare il rimborso, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella Certificazione Unica 2017. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle entrate. IRPEF a debito residua a fine anno 2019: se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2017, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Modello 730 errato o omesso Nel caso di errori od omissioni nel modello 730 è possibile rimediare presentando: 1) un modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre; 2) un modello 730 rettificativo, entro il 10 novembre; 3) il modello Redditi PF, entro il 31 ottobre. In questo caso, i sostituti d’imposta devono effettuare il nuovo conguaglio, una volta ricevuto il modello 730/3 integrativo, sempre entro il mese id dicembre dello stesso anno. Nella dichiarazione “integrativa” a favore è necessario indicare: - il CODICE 1, nel caso in cui il contribuente verifichi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportino un maggiore credito o un minor debito (esempio: omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta) o un’imposta pari a quella determinata con il mod.730 originario (esempio: dati che non modificano la liquidazione delle imposte); - il CODICE 2 se, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel “Frontespizio” della dichiarazione originaria, il sostituto d’imposta che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio non è stato correttamente identificato; - il CODICE 3 nel caso in cui il contribuente si accorga sia di non aver indicato tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio o di averli indicati in modo inesatto o incompleto, sia di non aver fornito tutti gli elementi da riportare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportino un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originari.