Dall’anno prossimo la dichiarazione dei redditi potrà essere presentata con il mod. 730 oltre che dai titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, anche dai titolari degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa, indipendentemente dalla loro posizione di lavoratori subordinati o titolari di redditi assimilati. L’articolo 16-bis del D.L. 124/2019 (Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale), approvato dalla Commissione Finanze della Camera su proposta dai relatori, modifica in tal senso l’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché gli articoli 13 del DM 31 maggio 1999, n. 164, 51.bis del D.L.69/2013 e 1 del D.Lgs. n.175/2014 che disciplinano la materia. In particolare, il nuovo testo del comma 4 dell’articolo 34 apre dal 1° gennaio 2020 ai CAF-dipendenti l’assistenza a tutti i contribuenti che posseggono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del Tuir. Assistenza fiscale Dal 1° gennaio 2021 scatterà, invece, il nuovo calendario degli adempimenti relativi all’assistenza fiscale, sia per quanto riguarda la presentazione del mod. 730 da parte del contribuente, sia per la trasmissione all’A.F., sia per il pagamento delle imposte dovute o l’eventuale rimborso. Viene in tal senso modificato l’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, nel senso che: Presentazione della dichiarazione I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo». Slittano conseguentemente le operazioni di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, debbono concludere le attività di loro competenza entro: a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno; c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30 settembre. Operazioni di conguaglio Dal 2021 cambia anche il calendario delle operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19 del predetto DM 164/1999. Per il nuovo comma 1 di detto articolo, le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. “Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi». Analogamente, il rimborso delle somme a credito sarà effettuato con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. La modifica interessa anche gli enti che erogano pensioni, che provvederanno ai conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione. Certificazione unica Dall’anno 2021 cambieranno anche alcuni termini relativi alla Certificazione Unica, che dovrà essere trasmessa all’A.F. entro il 16 marzo e non più il 7 marzo. Di contro, la data di consegna al sostituito verrà anticipata dal 31 marzo al 16 dello stesso mese.