Via libera dell’Agenzia delle Entrate al nuovo modello IVA TR per chiedere a rimborso o utilizzare il credito IVA trimestrale. Con provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il nuovo modello da utilizzare nel 2020 e le relative istruzioni, che vanno così a sostituire quello approvato con provvedimento del 19 marzo 2019. L’approvazione del nuovo modello trova la sua ratio nella necessità di tener conto delle disposizioni recate dal D.M. 27 agosto 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto. Produttori agricoli: regime speciale di determinazione dell’IVA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto IVA, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella tabella A, prima parte, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione IVA è forfetizzata nella misura pari all’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. In termini concreti, i produttori agricoli: - all’atto della vendita dei prodotti indicati nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, applicano le aliquote IVA previste; - all’atto della determinazione dell’imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica, o dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle percentuali di compensazione calcolate sulle vendite dei prodotti venduti. Venendo alle modifiche apportate dal D.M. 27 agosto 2019, l’art. 1 ha disposto che dal 1° gennaio 2019, le percentuali di compensazione sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: - prodotti di cui al numero 43) “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6%. Si passa quindi dal 2% al 6%. Nuovo modello TR Il modello IVA TR 2020 deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In altri termini, possono accedere ai rimborsi annuali IVA i soggetti che soddisfano i presupposti di cui all’art. 38-bis, comma 2, del decreto IVA, secondo cui è ammessa la richiesta di rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui all’art. 30, comma 2, lettere a), b) ed e): a) esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell'articolo 17-ter; b) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; e) quando si trova nelle condizioni previste dall’art. 17, comma 3, ossia si trova nello status di soggetto non redente, nonché nel caso di: - acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'IVA; - effettuazione di operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-bis). Credito IVA: rimborso o compensazione? Identificate le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile presentare il modello IVA TR, è utile procedere con la verifica delle due fattispecie relative al suo utilizzo. Richiesta di rimborso La richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale non concorre alla formazione del limite annuo di 700.000 euro annui, previsto per i rimborsi in procedura semplificata e per le compensazioni orizzontali, in quanto i rimborsi trimestrali sono erogati su disposizione di pagamento dell’ufficio. Nel rigo TD6 del modello IVA TR occorre indicare l’ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso. Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi, l’art. 38-bis prevede: - l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; - la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; - l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative; b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Utilizzo in compensazione In alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile optare per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito trimestrale; è ovviamente consentito destinare parte del credito alla compensazione e parte al rimborso. In tal caso nel rigo TD7 del modello IVA TR occorre indicare l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro. Si evidenzia che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. Presentazione del modello IVA TR 2020 nell’emergenza da Coronavirus Il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, per quel che attiene il primo trimestre 2020, il modello deve essere presentato entro giovedì 30 aprile 2020. Tuttavia, l’art. 62, comma 1, D.L. n. 18/2020 - decreto Cura Italia - sospende, per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Pertanto, i contribuenti che lo volessero, possono differire la presentazione del modello IVA TR 2020 in scadenza il 30 aprile 2020, e trasmetterlo entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.