Sono molteplici le agevolazioni contributive per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro con i giovani che devono imparare un mestiere. In particolare, nel caso di giovani under 25 il datore di lavoro può optare tra il contratto di apprendistato di primo livello, con cui si accompagna il percorso curriculare di formazione del lavoratore affiancando l’attività lavorativa allo studio, e il contratto di apprendistato professionalizzante, al quale è possibile applicare il nuovo incentivo giovani introdotto dal decreto Lavoro, di cui l’INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023. Quale opzione conviene di più? Chi Apprendistato per la qualifica Il contratto di apprendistato per qualifica o diploma professionale si sostanzia in un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani tra i 15 e i 25 anni nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un diploma e di competenze professionali. Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, cui sono riconducibili sia i percorsi di istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale che quelli di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica superiore, sono possibili in tutti i settori di attività, sia privato che pubblico, per i giovani che hanno compiuto il 15° anno di età e fino al compimento del 25°. Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Apprendistato professionalizzante La stipula un contratto di apprendistato professionalizzante è consentita alle aziende che assumono giovani di età inferiore a 30 anni a tempo indeterminato. Si tratta di un contratto caratterizzato dalla obbligatorietà di svolgere un processo formativo che consente al lavoratore di conseguire una qualifica professionale al termine dei primi 3 o 5 anni di rapporto di lavoro. Incentivo giovani La L. n. 85/2023 ha introdotto un nuovo incentivo in favore dei datori di lavoro privati che instaurano nuovi rapporti lavoro stabili o trasformano a tempo indeterminato i contratti in corso con giovani che: a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni; b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»): la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione; c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Come previsto dall’articolo 2 del citato decreto n. 189/2023 dell’ANPAL, la registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”. Attenzione L’incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico. Cosa Apprendistato per la qualifica Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’aliquota applicabile per la determinazione della contribuzione dovuta a carico del datore di lavoro nei primi 3 anni di contratto è pari al 5%. Per i periodi di contributi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, rimane applicabile l’aliquota del 10%. Attenzione Alle suddette aliquote contributive non si aggiunge la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista e lo 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali. Apprendistato professionalizzante Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato professionalizzante si applica una aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al: - 10% per tutta la durata dell’apprendistato; - 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico non superiore alle 9 unità. L’aliquota al 10% viene applicata per un ulteriore periodo di 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). E’ inoltre possibile sotto-inquadrare il lavoratore, fino alla completa riqualificazione. E’ altresì prevista: - l’esclusione del calcolo della base occupazionale di cui alla L. n. 68/1999, meglio conosciuta come legge sul collocamento mirato dei disabili; - il rientro nel calcolo della percentuale del 20% come base di natura legale per i limiti del tempo determinato e della percentuale del 30% per il limite legale per le assunzioni, in sommatoria, dei contratti a tempo determinato e in somministrazione; - l’esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative ed istituti (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015); - l’esclusione dal calcolo della base imponibile ai fini IRAP; - l’esclusione dalla disciplina della regolarità contributiva certificata (DURC). Attenzione Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista e lo 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali. Incentivo giovani L’incentivo si sostanzia in un effettivo rimborso delle spese sostenute a titolo di retribuzione per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Attenzione In caso di cumulo, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore assunto. Come Apprendistato per la qualifica Al termine del periodo di apprendistato di primo livello, pur trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, è prevista la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto, ferma restando, durante il periodo di preavviso, l’applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (definito anche apprendistato di primo livello) può essere trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante, con conseguente prolungamento del periodo di formazione, per pervenire alla qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva applicabile al settore di riferimento. Restano in ogni caso fermi i limiti massimi di durata previsti normativamente (D.Lgs. n. 81/2015) per ciascuna tipologia di apprendistato. In questo caso, a decorrere dal mese della trasformazione, trova applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante. L’INPS ha precisato che, nei casi di trasformazione del contratto di apprendistato da primo a secondo livello, le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi riferiti alla formazione di primo livello. Attenzione La trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello in quello professionalizzante (messaggio del 10 aprile 2019, n. 1478), è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. Apprendistato professionalizzante L’apprendista può essere sotto inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, per i lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. Incentivo giovani Il riconoscimento dell’incentivo è previsto a seguito della trasmissione all’INPS, a partire dal 31 luglio 2023, del modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo. Entro cinque giorni l’INPS conferma l’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. In favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. A partire dal periodo di competenza di settembre 2023, deve essere indicato, all’interno di “DenunciaIndividuale” nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “NE23”. Quando Apprendistato per la qualifica La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 nel caso di diploma professionale quadriennale, salvi i casi di: - contratti di durata non superiore a 4 anni per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore; - contratti di apprendistato di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato (art. 6, co. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87); - proroga di un anno del contratto: per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale, al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo, per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo. Attenzione La durata minima e massima di un apprendistato 1° livello varia a seconda della qualifica o del diploma da ottenere. Con l’apprendistato di 1° livello si possono conseguire i seguenti titoli di studio: - qualifica professionale della durata massima di 3 anni; - diploma professionale della durata massima di 4 anni; - diploma di istruzione secondaria superiore della durata massima di 4 anni; - certificato di specializzazione tecnica superiore della durata massima di 1 anno. Apprendistato professionalizzante Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere in generale deve rispettare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato. I limiti sono diversi in rapporto al numero di operai qualificati o specializzati in servizio presso il datore di lavoro: - da 0 a 3: è possibile assumere fino a 3 apprendisti; - da 4 a 9: è possibile assumere fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; - oltre 9: è possibile assumere apprendisti in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti, per procedere ad assunzioni in apprendistato professionalizzante deve rispettare una soglia minima di prosecuzione di precedenti contratti di apprendistato stipulati negli ultimi 36 mesi, pari ad almeno il 20%. Incentivo giovani L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023. Calcola il risparmio Datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato un giovane di 19 anni e deve valutare quale tipologia scegliere. CCNL Metalmeccanica artigianato liv. 4 - organico: 5 dipendenti Retribuzione di base è pari a 1.460 euro. Contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro: 408 euro A) Contratto di apprendistato di primo livello: - 3 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e di istruzione secondaria superiore con contribuzione all’1,5% il primo anno, 3% il secondo anno, 5% il terzo anno e poi al 10% per i successivi 12 mesi - si ipotizzano ore di formazione non retribuite per circa 300 euro mensili di retribuzione B) Apprendistato professionalizzante: 5 anni con contribuzione all’1,5% il primo anno, 3% il secondo anno, 10% fino al 6° anno e per i primi 12 mesi. In questo caso è possibile applicare l’incentivo giovani introdotto dal decreto Lavoro. Risparmio % All’esame dei dati relativi al costo del lavoro riportati in tabella appare evidente che l’incidenza del costo del lavoro tra l’assunzione in apprendistato di primo livello o in apprendistato professionalizzante con l’incentivo giovani è pressocchè simile, con un risparmio di circa il 2% in favore del contratto per la qualifica. Apprendistato I livello Apprendistato professionalizzante + incentivo giovani Retribuzione imponibile 1.022 euro per 12 mesi 1.095 euro per 6 mesi 1.139 euro per 6 mesi 1.168 euro per 6 mesi 1.241 euro per 6 mesi 1.285 euro per 6 mesi 1.344 per 6 mesi 1460 per 12 mesi 1.022 euro per 12 mesi 1.095 euro per 6 mesi 1.139 euro per 6 mesi 1.168 euro per 6 mesi 1.241 euro per 6 mesi 1.285 euro per 6 mesi 1.344 per 6 mesi 1.460 per 12 mesi Ore formazione non retribuite 300 euro per 36 mesi Contributi INPS 11 euro per 12 mesi 23 euro per 6 mesi 24 euro per 6 mesi 59 euro per 6 mesi 62 euro per 6 mesi 128 euro per 6 mesi 134 euro per 6 mesi 408 euro per 6 mesi 15 euro per 12 mesi 33 euro per 6 mesi 34 euro per 6 mesi 117 euro per 6 mesi 124 euro per 6 mesi 128 euro per 6 mesi 134 euro per 6 mesi 146 euro per 6 mesi Incentivo giovani 613 euro per 12 mesi Costo complessivo annuale 9.529 euro per 12 mesi 5.317 euro per 6 mesi 5.609 euro per 6 mesi 6.025 euro per 6 mesi 6.519 euro per 6 mesi 9.184 euro per 6 mesi 9.607 euro per 6 mesi 24.284 euro per 6 mesi 5.512 per il primo anno 14.956 per il secondo anno 17.224 per il terzo anno 18.791 per il quarto anno 20.878 per il quinto anno Costo complessivo 5 anni 76.076 euro 77.361 euro Risparmio % 2%