Ctp Milano - Sentenza n. 2806/1/2019 L’istituto della definizione dei carichi pendenti (rottamazione dei ruoli), più volte riproposto negli ultimi anni, prevede l’estinzione del debito erariale mediante il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposte e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con conseguente cancellazione delle sanzioni e degli ulteriori interessi, compresi non solo gli interessi di mora ma anche gli interessi sulle somme oggetto di sospensione (interessi da sospensione) ex articolo 39 del Dpr 602/1973. Sono le conclusioni cui è pervenuta la Ctp di Milano con la sentenza n. 2806/1/2019 (presidente Pilello, relatore Chiametti) in relazione a una articolata vicenda giudiziale. IL FATTO Semplificando le circostanze fattuali, una società riceveva una prima cartella di pagamento in relazione alla quale presentava ricorso e otteneva la sospensione giudiziale. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso, pertanto veniva notificata una seconda cartella di pagamento per il recupero degli interessi maturati nel periodo di sospensione. Anche questa cartella veniva impugnata, ma veniva confermata dalla competente Ctp. Pertanto, nelle more dell’appello, la società provvedeva a versare le relative somme. Nel frattempo, la società accedeva alla definizione agevolata della prima cartella di pagamento ex articolo 6 del Dl 193/2016. Valorizzando questa circostanza, l’appello della società relativo alla seconda cartella di pagamento si concludeva con sentenza della Ctr che dichiarava cessata la materia del contendere. Sulla base di quest’ultima pronuncia, la società presentava istanza di rimborso per ottenere la restituzione delle somme versate in adempimento della seconda cartella, pagate a partire dalla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata della prima cartella. Sulla richiesta di rimborso si forma il silenzio-rifiuto e viene radicato un nuovo giudizio che si conclude con la sentenza della Ctp Milano 2806/1/2019. Secondo il contribuente, la rottamazione della prima cartella rendeva non dovute le somme contenute nella seconda, avente a oggetto interessi accessori all’imposta definita. L’ufficio si oppone, sostenendo che l’istituto della rottamazione determina la definizione della singola cartella di pagamento, non dell’intero rapporto obbligatorio da cui scaturisce il credito dell’Amministrazione. In altri termini, secondo l’ufficio la definizione di una cartella non può produrre effetti su altre cartelle, anche se connesse alla prima. Inoltre, la rottamazione comporterebbe la cancellazione dei soli interessi di mora, non anche degli interessi da sospensione che hanno natura differente (non risarcitoria). LA DECISIONE DELLA CTP MILANO La Ctp aderisce alla tesi della società, ritenendo che la normativa sulla rottamazione dei ruoli prevede la cancellazione del debito relativo a sanzioni e a interessi diversi da quelli di ritardata iscrizione a ruolo (pertanto sia interessi di mora che interessi da sospensione). Nel caso in esame, dato che la definizione della prima cartella ha comportato l’estinzione del debito relativo agli interessi richiesti con la seconda cartella, i giudici accolgono la richiesta di rimborso della società.