Niente accertamento fondato sugli studi di settore se lo scostamento è minimo

È illegittimo l'accertamento qualora lo scostamento tra l'importo dei ricavi dichiarati e quelli calcolati in base agli studi di settore sia di appena il 4,6% ai fini Iva e dell’1,90% ai fini Ires ed Irap, tenendo conto del ricavo minimo ammissibile, e del 4,74% tenendo conto del ricavo "puntuale"

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