Il direttore generale di banca non può essere assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. A maggior ragione quando il rapporto non abbia uno specifico progetto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11778 del 6 maggio 2019. La Corte di Cassazione si è trovata alle prese con un direttore generale che era stata assunto con un co.co.co in assenza di una individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro. La Corte ha rilevato come in questo caso il rapporto si converta automaticamente in subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua costituzione. Nella vicenda si era ricorsi a questa forma di lavoro senza valutare che il soggetto avesse dei poteri molto importanti all'interno della banca quali la proposta in materia di assunzione, promozione, i provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale, esecuzione delle delibere degli organi sociali e al tempo stesso fosse legato al gruppo bancario da un rapporto lavorativo piuttosto fragile. I Supremi giudici hanno precisato che la verifica della corrispondenza del singolo contratto al modello legale ex articolo 61 (abrogato dall'articolo 52 del Dlgs 81/2015 di attuazione del cosiddetto Jobs Act) e "ai requisiti di forma di cui all'articolo 62 del Dlgs 276/2003 non può ritenersi nella specie correttamente effettuata poiché la coeva assegnazione al soggetto delle mansioni di direttore generale (tra cui il perseguimento delle operazioni gestionali e il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi) non è stata vagliata in termini idonei a mostrare che l'interpretazione della norma sia avvenuta in termini conformi al significato della stessa attribuito nei numerosi precedenti giurisprudenziali di questa corte sullo specifico tema".