L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 218 del 28 giugno 2019 riguardante la detrazione degli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale situata in Austria. La Convenzione tra Italia e Austria, ratificata dalla L. n. 762/84, regola la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati, con riferimento ai salari, agli stipendi e alle remunerazioni analoghe, pagate a fronte di un’attività di lavoro dipendente. La stessa disposizione prevede che sono escluse dall’ambito applicativo le remunerazioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi resi a tali enti, che sono disciplinate dall’articolo 19 della Convenzione. Ne consegue che nell’ipotesi in cui un reddito rientri nell’ambito dell’articolo 19 del Trattato internazionale, non applicandosi le norme contenute nell’articolo 15 della Convenzione, deve, ovviamente, essere esclusa la ripartizione impositiva tra i due Stati prevista, per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri, per cui allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un’attività dipendente nell’altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente. Nello specifico l’articolo 19 prevede che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. La detrazione dall’imposta lorda per le persone fisiche non residenti è riconosciuta alle medesime condizioni previste per i soggetti residenti, per i quali di regola l’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia. Danno diritto ad una detrazione sulle imposte da pagare gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ritiene che gli interessi su mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale non possano essere detratti dall’imposta sui redditi essendo l’immobile situato in Austria.