Dal 1 luglio 2024 niente più homebanking per versamenti di F24 con crediti Inps ed Inail in compensazione che potranno essere effettuati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e non più anche attraverso le banche convenzionate. Inoltre i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e sempre dal 1 luglio scatterà il divieto di effettuare compensazioni orizzontali (tra imposte diverse) per i contribuenti con debiti scaduti oltre i 100mila euro. Queste sono le novità previste con la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.) che riguardano la limitazione alla compensazione dei crediti fiscali e previdenziali che scatteranno nel corso del 2024. Niente homebanking in caso di presenza dei crediti Inps - Con l'articolo 1 comma 95 della legge di bilancio 2024, dal 1 luglio prossimo gli F24 con un credito Inps o Inail esposto potranno essere pagati solo tramite i servizi dell'agenzia delle entrate ed anche se il saldo del modello è diverso da zero. Viene infatti anche modificata la lettera a) dell'articolo 11 c.2 del dl 66/2014 prevedendo l'obbligo generalizzato di effettuare i pagamenti in compensazione tramite agenzia entrate ed abrogata la lettera b) che consentiva l'effettuazione dei pagamenti di imposte e contributi tramite compensazione (con crediti inps/inail) a saldo diverso da zero utilizzando i servizi degli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle entrare. Contributi Inps compensabili solo dopo l'invio della dichiarazione - Con l'articolo 1 comma 97 della legge in commento, il legislatore ha invece messo mano all'articolo 17 del dlgs 241/1997 che disciplina i versamenti delle imposte con compensazione introducendo l'articolo 1-bis che prevede un nuovo vincolo per l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell'Inps per 3 diverse tipologie di contribuenti. La prima sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali ed i liberi professionisti iscritti alla gestione separata che potranno effettuare le compensazioni delle poste Inps solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Altro e diverso paletto invece, è fissato per datori di lavoro non agricolo che possono invece utilizzare le proprie eccedenze Inps solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Ultimi soggetti individuati dalla normativa sono i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola che dovranno, attendere prima di utilizzare i propri crediti Inps, la data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. Come specificato al termine del neo comma 1-bis, la normativa descritta lascia ovviamente impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato da parte dell'amministrazione finanziaria e restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla gestione separata.