Agenzia delle Entrate - Risposta n. 234 del 15 luglio 2019 Con la risposta a interpello n. 234 del 15 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento IVA dei contributi pubblici corrisposti ad azienda speciale consortile. Le aziende speciali sono state qualificate dalla giurisprudenza di legittimità come enti economici ed è stato affermato che un ente di tale specie, appartenente ad una categoria con una forte caratterizzazione imprenditoriale che opera nel campo della produzione e dello scambio di beni o di servizi, pur essendo legato all’ente di riferimento di cui costituisce modalità organizzativa con funzione strumentale, è istituito per operare con modalità economiche utilizzando la più elastica normativa privatistica rispetto a quella pubblicistica. Ne consegue che l’azienda speciale si qualifica come ente commerciale quando svolge attività che hanno natura commerciale in posizione di terzietà rispetto agli enti pubblici. Quindi è riconducibile tra i soggetti passivi IRES e le attività svolte sono considerate commerciali ai fini IVA. Ai fini dell’IVA Per quanto riguarda il trattamento tributario dei contributi che l’azienda speciale riceve dagli enti pubblici si evidenzia che ai fini IVA, le erogazioni di denaro che si concretizzano in mere movimentazioni di denaro costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione del tributo. Viceversa, se le somme sono versate a fronte di un obbligo di fare, non fare o permettere, costituiscono dei corrispettivi riconducibili nell'ambito applicativo dell'IVA. Pertanto, quando la norma originaria definisce il contributo quale aiuto o agevolazione si può affermare che si tratta di contributo pubblico non avente natura di corrispettivo. Detrazione dell’IVA In linea generale, si ammette la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizi solo se il soggetto passivo utilizza questi acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate. In sostanza, la condizione di inerenza delle operazioni compiute a monte è riferita unicamente alle operazioni compiute a valle, soggette a IVA. Coerentemente con tale principio, si stabilisce che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta. Tuttavia, i contributi a fondo perduto non incidono sulla determinazione dell’imposta detraibile né dal lato attivo del soggetto erogante, né da quello passivo del soggetto beneficiario. Per il soggetto passivo beneficiario dei contributi il diritto alla detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme percepite, bensì dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive (operazioni a valle) dal medesimo poste in essere, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti. Pertanto, per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione, nel senso che la richiesta condizione di inerenza degli acquisti di beni e servizi deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle.