Agenzia delle Entrate - Risposta n. 29 del 6 febbraio 2020 Con la risposta n. 29 del 6 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile ai diritti relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di accosto. La normativa recante il riordino della legislazione in materia portuale prevede, tra l'altro, che l'Autorità di Sistema Portuale è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Inoltre, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese, per l'espletamento delle funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Nello specifico gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA. Le Autorità portuali hanno una serie di compiti riguardanti prevalentemente attività di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, attività che implicano l'esercizio di poteri autoritativi che assumono una connotazione di carattere pubblicistico. Per le Autorità portuali quali enti pubblici non economici si prevede un trattamento fiscale ai fini dell'IVA dell'attività di gestione dei beni demaniali portuali di irrilevanza degli introiti derivanti dagli atti di concessione dei predetti beni, affidati ai singoli operatori; ciò in quanto, evidentemente, la concessione dei beni demaniali costituisce atto che le Autorità portuali compiono in veste di pubblica autorità. Quindi i canoni demaniali introitati dalle Autorità portuali non sono rilevanti agli effetti dell'IVA, ma sono da assoggettare unicamente all'imposta proporzionale di registro. Autorizzazioni di accosto Quanto all'attività di rilascio di autorizzazioni o il loro diniego per l'accosto di imbarcazioni alla banchina occorre chiarire se effettuata dall'Autorità in veste autoritativa o, piuttosto, resa alla stregua di operatori economici privati. Sul punto la normativa stabilisce che le spese di istruttoria comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita. Quindi l'attività affidata alle Autorità portuali, che si concretizza nel rilascio o diniego dell'autorizzazione all'attracco presso le banchine pubbliche, si può configurare una attività di carattere autoritativo, senza alcuna incidenza sulla distorsione di concorrenza, considerata l'esclusività degli stessi enti nella gestione del demanio marittimo-portuale. Pertanto, i diritti per le spese di istruttoria richiesti per l'attracco alla banchina costituiscono entrate avente natura tributaria e non corrispettiva e, come tale, a fronte anche dell'attività autoritativa-pubblicistica effettuata dall'Autorità, gli stessi risultano esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA. Sono da assoggettare all'imposta, invece, tutte le prestazioni fornite dall'Autorità agli operatori e funzionali ai lavori di manutenzione, quali l'erogazione di acqua ed energia elettrica, che vengono rese nell'esercizio di un'attività commerciale.