Si avvicina a grandi passi la fatidica data del 31 dicembre, cioè il termine ultimo entro cui approvare la legge di Bilancio 2020. Sono stati presentati numerosi emendamenti e anche quest’anno l’approvazione della legge più importante si sta rivelando particolarmente sofferta. A seguito degli emendamenti è possibile che si verifichi un vero e proprio corto circuito e che i contribuenti perdano il beneficio di alcune delle detrazioni per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR. Il problema nasce dalla mancata sottoscrizione del protocollo per ridurre i costi delle transazioni a carico dei professionisti e delle imprese. Per tale ragione, il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa ha precisato di aver “approvato l’abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non hanno il POS per i pagamenti di carte di credito o debito”. La previsione di un obbligo, senza che allo stesso non corrisponda, nell’ipotesi di violazione, l’irrogazione di una sanzione, vuole in concreto significare che i commercianti e i professionisti avranno di fatto la facoltà di accettare i pagamenti con moneta elettronica. In pratica, nell’ipotesi di rifiuto, il commerciante o il professionista non subiranno l’irrogazione di alcuna specifica sanzione. È dunque possibile che l’acquirente o il cliente, chiedendo di effettuare il pagamento con bancomat o carta di credito, ottenga un “rifiuto” del cedente/prestatore senza che lo stesso comporti alcuna conseguenza. L’unico e più probabile effetto diretto potrebbe consistere nella perdita del cliente. Si torna, in buona sostanza, alla situazione precedente alla legge di Bilancio 2020 allorquando non era prevista alcuna specifica sanzione. Una possibile complicazione Il problema sorge, però, per effetto di una nuova disposizione contenuta nella stessa legge di Bilancio 2020, che subordina la possibilità di fruire delle detrazioni per oneri, previste nella misura del 19%, all’effettuazione del pagamento con moneta elettronica. Sono previste solo alcune limitate eccezioni. In particolare, sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione, quindi sarà possibile continuare a pagare in contanti, le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici o le spese relative alle prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale. Ad esempio, l’obbligo di tracciabilità non deve essere osservato per ciò che riguarda la spesa sostenuta per l’acquisto di un letto ortopedico. Si consideri invece il caso in cui il contribuente intenda pagare con carta di credito una visita specialistica. Il professionista potrebbe non essere in possesso del POS proprio in quanto, secondo quanto affermato dal sottosegretario Villarosa, la mancata accettazione della carta di credito non darà luogo all’irrogazione di alcuna sanzione. Il contribuente sarà costretto a pagare in contanti perdendo il beneficio della detrazione. In alternativa, per continuare a considerare in detrazione le spese mediche, il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario, ovvero con assegno bancario o circolare. L’inconveniente può quindi essere superato, ma certamente la nuova disposizione non rende agevole l’operatività corrente. Il paziente dovrebbe uscire dallo studio medico chiedendo di differire il pagamento non appena sarà possibile effettuare un bonifico bancario, oppure utilizzare ancora una volta, il “vecchio” e “desueto” assegno oramai quasi scomparso del tutto. Diversamente, ove fosse stata confermata l’irrogazione di una sanzione, sia pure di modesta entità, i commercianti e i professionisti sarebbero stati stimolati a installare il POS e l’operatività sarebbe risultata più spedita.