L'aspetto rilevante, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva di cui all'articolo 9, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633/1972 è quello oggettivo, ovvero la riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla norma citata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 205 del 16 ottobre 2024. L'articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R n. 633/1972 prevede il trattamento di non imponibilità IVA per i «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari». Tale norma è stata interpretata, dapprima, dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 90/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990, con cui si è precisato che nell'agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi al «rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (...)». Sulla materia è, poi, intervenuta successivamente anche la norma interpretativa di cui all'articolo 1, comma 992, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), secondo cui «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi». Al riguardo, come precisato con la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008, «la norma introdotta dalla legge finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 13 del decreto-legge n. 90 del 1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente». Dal riportato quadro normativo emerge, dunque, che ai fini della non imponibilità Iva si richiede, da un lato, che le prestazioni siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e, dall'altro, che le stesse prestazioni rientrino tra quelle svolte ordinariamente nel predetto luogo, e nello specifico che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. risoluzioni del 23 novembre 2000, n. 176, e n. 253/E del 14 settembre 2007). Inoltre, dal contesto normativo sopra riportato, come chiarito anche nella risoluzione n. 118/E del 31 marzo 2008, si evince che i servizi in esame devono presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento, etc. Sono escluse dall'ambito applicativo del menzionato articolo 9, n. 6) le mere forniture di beni e servizi (cfr. risoluzione 23 luglio 2002 n. 247), le quali non danno luogo agli interventi di carattere strutturale cui fa riferimento la norma fiscale in esame. Come precisato anche nella citata risoluzione n. 118/E del 2008, dal tenore delle norme in esame, che riguardano le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, si evince che il trattamento di non imponibilità Iva in questione può essere applicato alle predette prestazioni solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale; tali prestazioni possono, quindi, essere rese: - dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere; - dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale; - per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto (ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto). Pertanto, con la citata risoluzione n. 118/E del 2008 è stato evidenziato che il trattamento di non imponibilità in questione può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale. Con la risposta n. 501 del 27 ottobre 2020 è stato inoltre chiarito che l'aspetto rilevante, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva di cui all'articolo 9, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633/1972 è quello oggettivo, ovvero la riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla norma citata, e non il numero di passaggi che possono intercorrere tra i vari soggetti. È stato in particolare precisato che «Se quindi le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti coinvolti nell'intervento rientrano tra quelle di cui al citato articolo 9, comma1, numero 6), si ritiene applicabile la non imponibilità IVA ivi prevista anche alle prestazioni rese dai subappaltatori alla Società». La Corte di Cassazione, analizzando l'aspetto oggettivo della disposizione in esame, con la sentenza n. 13810 del 18 settembre 2003, richiamata dalla citata risoluzione n. 118 del 2008, ha precisato che i servizi relativi alla progettazione delle opere di cui al citato articolo 9, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972 sono riconducibili nell'ambito dell'agevolazione in commento, in quanto trattasi di servizi direttamente finalizzati e funzionali alla realizzazione delle opere (cfr. anche Cass. n. 31770 del 05.12.2019).