Agenzia delle Entrate - Risposta n. 227 dell’11 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 227 dell’11 luglio 2019 riguardante le note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime forfetario. La transazione rappresenta il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Mediante le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Al riguardo appare particolare il caso di accordo transattivo tra contribuente ed il CTU che ha determinato una riduzione dell’importo della somma dovuta per la prestazione di servizi del CTU e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura dal medesimo CTU. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola. Ed infatti la norma riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate. La disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione. Ne consegue che l’accordo transattivo rientri nella categoria che consente l’applicazione della nota di variazione in diminuzione che deve essere emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria. La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario. I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Ovviamente se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.