In materia di Iva possono convivere due termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento ricevuta a seguito di controllo automatizzato (ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973) rispetto al termine che costituisce la regola, ossia l'articolo 25 del Dpr 602/1973. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2870 del 31 gennaio 2019 ha chiarito che i commi 5-bis e 5-ter inseriti nell'articolo 1 del Dl 106/2005 hanno previsto una disciplina “a regime” e “una transitoria”. Secondo i Supremi giudici le due discipline devono convivere per tutelare contribuente e Fisco. Il cittadino, infatti, non può essere assoggettato all'azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato, ma al tempo stesso va considerato anche l'interesse dell'Erario di evitare che nella fase transitoria un termine decadenziale eccessivamente ristretto possa precludere od ostacolare la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore precedente all'entrata in vigore della legge di conversione (n. 156/2005) e quindi pregiudicare la riscossione dei tributi. Di qui l'importante principio di diritto secondo cui “In tema di notifica delle cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei contribuenti, il rapporto tra disciplina decadenziale di cui all'articolo 1, comma 5 bis del Dl 106/2005 e quella prevista dall'articolo 25 del Dpr 602/1973 non è in termini di deroga rispetto alla regola bensì della “disciplina transitoria” e “disciplina a regime” sicchè la disciplina dei termini decadenziali prevista dall'articolo 1, comma 5 bis non viola le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente ...”.