La mancata indicazione nel contratto di formazione dell’apposito piano formativo costa all’azienda un adeguamento retributivo da corrispondere al prestatore e non solo una sanzione amministrativa. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6704 del 13 marzo 2024. Nel caso di specie, il contratto di apprendistato era assoggettato ratione temporis alla disciplina di cui al d.lgs. n. 167/2011. Per quanto qui interessa, in tale decreto legislativo, dopo le disposizioni definitorie di cui all'art. 1 anche circa le varie tipologie di apprendistato, l'art. 2 (con la rubrica "Disciplina generale"), al comma 1, recita(va) nella sua originaria formulazione in questo caso applicabile: "La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interprofessionali ovvero a contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni della stipulazione del contratto (...)". L'art. 7, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 167/2011, recita(va) nel primo periodo: "Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro". La Suprema Corte, con la sentenza n. 10826/2023, in relazione al previgente art. 49 d.lgs. n. 276/2003, in tema di "Apprendistato professionalizzante", prendendo in considerazione quanto ivi previsto al comma 4, lett. a), ha ritenuto che: "Analogamente a quanto ritenuto per il contratto di formazione e lavoro dal D.L n. 726 del 1984, ex art. 3, anche per l'apprendistato professionalizzante la finalità formativa (rectius, l'acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale anche dal punto di vista formale". Ed ha concluso che: "Pertanto, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria contenuta nell'art. 49 cit., deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve contenere le indicazioni di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. a), tra le quali il piano formativo individuale". L'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, sempre per quello che qui rileva, prevedeva: "Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualìfica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraaziendale (...)". Gli articoli da 47 a 53 del d.lgs. n. 276/2003 in tema di apprendistato e contratto di inserimento furono poi abrogati dall'art. 7, comma 6, proprio del d.lgs. n. 167/2011. Tuttavia, quanto alla forma scritta prescritta anche per il piano formativo individuale l'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, con precipuo riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, era formulato in modo analogo all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167/2011, che, come già evidenziato, conteneva anche in parte qua previsioni di carattere generale per tutte le "tipologie" di apprendistato all'epoca disciplinate in tale decreto (e non solo per l'apprendistato professionalizzante). Del resto, anche per le ulteriori forme di apprendistato, disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003, era comunque già prevista la forma scritta, non solo del contratto, ma anche del piano informativo individuale (cfr. art. 48, comma 3, lett. a), e art. 50, comma 3, ult. periodo, d.lgs. n. 276/2003). Tutte tali previsioni, inoltre, prescrivevano la forma scritta dei vari contratti di apprendistato, estesa al piano formativo individuale, nell'ambito dei "principi" che regolavano tale materia. Pertanto, l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167/2011, non aveva che ribadito, sempre in chiave di "principi", ed in termini appunto generali, l'esigenza che i contratti di apprendistato fossero stipulati per iscritto anche per quanto riguarda il piano formativo individuale. Del resto - osservano gli Ermellini -, la specifica previsione originaria che il piano formativo individuale fosse "da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto" (la lett. a) del comma 1 è stata successivamente sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, d.l. n. 34/2014, conv. con mod. nella legge n. 78/2014), metteva in luce il notevole rilievo annesso dal legislatore delegato al piano formativo individuale, da definire appunto in tale breve termine, sia pure anche sulla base di moduli e formulari di fonte collettiva all'evidenza volti appunto a delineare in modo preciso il piano, a ulteriore conferma della sua rilevanza. Nella motivazione di Cass. n. 10826/2023 cit., era stato considerato, sia pure in relazione alla diversa, ma analoga previsione applicabile nella fattispecie allora in esame, che "l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato; in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto". Tali considerazioni, ad avviso della Cassazione, restano valide anche in rapporto al quadro normativo specifico applicabile al caso di specie. In contrario senso, infatti, non può certamente giocare la disposizione dettata dall'art. 7, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 167/2011. Invero, il dato che "ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi" dettati anche, per quanto qui interessa, in tema di forma dei contratti di apprendistato e dei relativi piani formativi individuali, comportasse una sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico, si noti, del solo datore di lavoro, non fa che mettere ulteriormente in risalto il rilievo anche pubblicistico annesso dal legislatore alla scrupolosa osservanza di tali previsioni collettive ma meramente attuative di principi legali da reputare inderogabili in favore del lavoratore. Pertanto, anche tali disposizioni sanzionatorie concorrono nel far concludere che soprattutto la norma in tema di forma scritta del contratto di apprendistato e del caratterizzante piano formativo individuale sia stata dettata in vista della maggior protezione del lavoratore. Deve conclusivamente ritenersi, come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso (cfr., ad es., Cass., sez. I, 17.1.2022, n. 1250), che tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale. Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto incontroverso che il contratto di apprendistato intercorso tra le parti era del tutto privo di piano formativo, e nondimeno erroneamente non ne ha pronunciato la nullità.