Con decorrenza dal 2020, la legge di Bilancio ha disposto l’unificazione di IMU e TASI in un’unica imposta (nuova IMU). L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile. A tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Versamento in due rate Il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta (anno 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto. Versamento in tre rate Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto. Versamento con differenti termini I comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti termini per i versamenti, per situazioni particolari. Come pagare Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo si dispone l’utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA. Con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del MEF sono stabilite le modalità attuative relative all’utilizzo della piattaforma. Versamento: casi particolari Sono individuati i soggetti tenuti al versamento del tributo per fattispecie particolari: - per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; - per le parti comuni dell'edificio, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; - per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Con proprio regolamento i comuni possono stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Versamento: rinvio alle disposizioni della legge Finanziaria 2007 Il legislatore stabilisce che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni che regolano la nuova IMU, si applicano i commi da 161 a 169 dell’art. 1, legge n. 296/2006. Per quanto attiene il pagamento dell'imposta si fa presente che: - (in base al comma 166) il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; - (in base al comma 167) gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali; - (in base al comma 168) gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25, legge n. 289/2002, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo art. 25. Sanzioni per omesso o insufficiente versamento In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. In questo articolo è stabilito che: - chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato; - per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà; - salva l'applicazione del ravvedimento, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30%, ridotta alla metà, è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Sanzioni collegate alla dichiarazione In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da 100 a 500 euro; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. I comuni possono deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.