Nuove norme per le procedure di ritenuta alla fonte (FASTER)

Nella seduta del 14 maggio il Consiglio Ecofin ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su procedure più sicure e più rapide per ottenere l’esenzione dalla doppia imposizione, che contribuirà a stimolare gli investimenti transfrontalieri e a combattere gli abusi fiscali.

La cosiddetta iniziativa FASTER mira a rendere le procedure di ritenuta alla fonte nell’UE più sicure ed efficienti per gli investitori transfrontalieri, le autorità fiscali nazionali e gli intermediari finanziari, come le banche o le piattaforme di investimento.

“L’allineamento delle nostre procedure di esenzione fiscale è essenziale se vogliamo migliorare il funzionamento dell’unione dei mercati dei capitali. Sono lieto che abbiamo trovato un accordo su questa importante proposta, che eviterà la perdita di miliardi di gettito fiscale, faciliterà gli investimenti in altri paesi e, auspicabilmente, incoraggerà gli investitori al dettaglio, in particolare, a investire sui mercati finanziari europei a vantaggio dell’intera economia”, ha dichiarato Vincent Van Peteghem, vice primo ministro e ministro delle Finanze del Belgio.

Doppia imposizione

Attualmente, per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri, molti Stati membri applicano imposte sui dividendi (derivanti da quote sociali e azioni) e sugli interessi (da obbligazioni) versati agli investitori residenti all’estero. Allo stesso tempo, sulle stesse entrate tali investitori devono pagare l’imposta sul reddito nel loro paese di residenza.

Sebbene i trattati tra Stati membri mirino a risolvere la questione della doppia imposizione, in realtà le procedure per chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte variano notevolmente da uno Stato membro all’altro, il che comporta procedure di esenzione o rimborso lunghe, costose e onerose, che possono anche essere vulnerabili alle frodi fiscali su larga scala.

L’iniziativa sulla ritenuta alla fonte renderà le procedure di esenzione fiscale più rapide, più semplici e, al tempo stesso, più sicure.

Certificato digitale di residenza fiscale

La direttiva introdurrà un certificato digitale di residenza fiscale dell’UE comune (eTRC) che gli investitori contribuenti potrebbero utilizzare per beneficiare delle procedure accelerate al fine di ottenere l’esenzione dalle ritenute alla fonte.

Gli Stati membri forniranno un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) a una persona fisica o a un’entità ritenuta residente nella loro giurisdizione a fini fiscali.

Procedure accelerate

La direttiva consente agli Stati membri di disporre di due procedure accelerate che integrano la normale procedura di rimborso esistente per le ritenute alla fonte. Ciò renderà i processi di esenzione e rimborso più rapidi e maggiormente armonizzati in tutta l’UE.

Gli Stati membri dovranno utilizzare uno dei seguenti sistemi o entrambi:

  • una procedura di “esenzione alla fonte”, in base alla quale l’aliquota pertinente è applicata al momento del pagamento di dividendi o interessi
  • un sistema di “rimborso rapido”, in cui il rimborso della ritenuta alla fonte versata in eccesso è concesso entro un termine stabilito

Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri devono applicare le procedure accelerate se prevedono l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa.

Gli Stati membri avranno la possibilità di mantenere le loro procedure attuali, e non applicare il capo III della direttiva, se:

  • prevedono un sistema completo di esenzione alla fonte applicabile alla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa emesse da un residente nella loro giurisdizione e il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato è inferiore a una soglia di [x] (come comunicato dall’ESMA). Tuttavia, se tale rapporto è superato per [x] anni consecutivi o se il sistema di esenzione alla fonte cambia in modo da non essere più sufficientemente completo, tutte le norme previste dalla direttiva diventeranno irrevocabilmente applicabili. Queste caratteristiche tengono conto delle dimensioni dei mercati finanziari degli Stati membri, pur riconoscendo che alcuni Stati membri mantengono sistemi nazionali adeguati alle loro attuali condizioni di mercato
  • prevedono un’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi pagati per le obbligazioni negoziate in borsa

Il Consiglio ha inoltre introdotto nel testo altre circostanze in cui, al fine di effettuare ulteriori controlli per prevenire le frodi, gli Stati membri possono escludere dalle procedure accelerate, in tutto o in parte, le richieste di esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Il Consiglio ha aggiunto al testo disposizioni riguardanti gli investimenti indiretti per i casi in cui l’investitore non investe in titoli direttamente, ma attraverso un organismo di investimento collettivo.

Tali disposizioni garantiscono che gli investitori legittimi, come taluni organismi di investimento collettivo, abbiano accesso alle procedure accelerate.

In base alle nuove norme, gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione per conto di un titolare registrato dovranno adempiere il dovere di diligenza per quanto riguarda l’ammissibilità del titolare registrato a beneficiare dell’esenzione fiscale.

Comunicazione standardizzata per gli intermediari finanziari

La direttiva stabilirà un obbligo di comunicazione standardizzato per gli intermediari finanziari (come le banche o le piattaforme di investimento), che faciliterà l’individuazione, da parte delle autorità fiscali nazionali, di possibili frodi o abusi fiscali.

Gli Stati membri istituiranno registri nazionali in cui gli intermediari finanziari di grandi dimensioni (e, facoltativamente, quelli più piccoli) dovranno registrarsi per essere certificati. Al fine di semplificare tale procedura di registrazione, il Consiglio ha convenuto di creare un portale europeo degli intermediari finanziari certificati.

Il portale fungerà da sito web centrale dedicato in cui saranno accessibili i registri nazionali.

Gli Stati membri manterranno la necessaria discrezionalità per quanto concerne la registrazione e la rimozione degli intermediari finanziari certificati in casi specifici e l’adozione di misure che li riguardano.

Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovranno comunicare le informazioni necessarie alle autorità fiscali competenti in modo che l’operazione possa essere tracciata.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere comunicazioni più ampie in relazione alle operazioni, al fine di individuare possibili casi di abuso o frode fiscale.

Il Consiglio ha aggiunto la possibilità di comunicazione indiretta oltre a quella di comunicazione diretta. Se la comunicazione è diretta, un intermediario finanziario certificato deve riferire direttamente all’autorità competente dello Stato membro della fonte. Se la comunicazione è indiretta, le informazioni devono essere fornite da ciascun intermediario finanziario certificato lungo la catena di pagamento dei titoli.

Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri dovrebbero irrogare sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva.