Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019 il decreto legislativo n. 49/2019 che, in attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Rights Directive o SHRD), introduce nuove misure volte a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti. Tale direttiva è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. Inoltre, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate (quindi a rischio insider) e, pertanto, limitare il rischio di fenomeni espropriativi realizzati con tali operazioni, la direttiva ha introdotto specifiche previsioni volte ad assicurare un’informativa tempestiva e adeguati presìdi di tutela nel processo di deliberazione di tali operazioni. Attuazione della direttiva La direttiva in commento prevede “un’armonizzazione minima”, poiché in vari punti consente la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere deroghe o requisiti più stringenti, in considerazione delle specificità del diritto societario nelle diverse giurisdizioni dell’Unione Europea. Per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva, il novello decreto legislativo modifica la normativa nazionale di rango primario (codice civile, T.U.F., il codice delle assicurazioni private ed le norme sulle forme pensionistiche complementari). L’attuazione della direttiva comporterà anche la modifica di norme di rango secondario, come i regolamenti adottati dalle Autorità competenti in attuazione di specifiche deleghe legislative. Il decreto legislativo approvato si compone di 8 articoli, ciascuno di essi contenenti diverse novelle previsioni; alcune di esse sono passate in rassegna nel prosieguo. Operazioni con parti correlate L’articolo 1 reca alcune modifiche all’art. 2391-bis c.c. in tema di operazioni con parti correlate in un’ottica di mantenimento dei presìdi di tutela già previsti dal diritto nazionale. Precisamente, viene introdotto il terzo comma per specificare i contenuti che la regolamentazione secondaria della Consob deve prevedere, laddove non l’avesse già fatto, per dare attuazione alla direttiva stessa. Solo con riferimento agli azionisti, la direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare misure di salvaguardia al fine di consentirne la partecipazione al voto. Con specifico riguardo agli amministratori, il decreto provvede all’individuazione delle ipotesi in cui sussiste il coinvolgimento dell’amministratore nell’operazione e in cui è previsto, quindi, l’obbligo di astensione del medesimo amministratore, è delegata alla regolamentazione secondaria della Consob. Tale previsione sull’astensione no deroga all’art. 2391 e, pertanto, non fa venire meno gli obblighi di trasparenza e motivazione previsti dall’art. 2291 del codice civile., in materia di interessi degli amministratori. Con riferimento agli effetti dell’astensione degli amministratori sul quorum costitutivo per le delibere dell’organo amministrativo, si terrà conto dei principi già enucleati in relazione alle norme vigenti che prevedono obblighi di astensione per gli amministratori portatori di un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi (cfr. l’art. 53, comma 4, Testo Unico Bancario). Identificazione degli azionisti L'articolo 2 stabilisce le modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV, del Testo Unico della Finanza (TUF). L’art. 82 del TUF, in tema di attività e regolamento della gestione accentrata, viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 4-bis, funzionale a delegare alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, il potere di adottare disposizioni attuative per quanto concerne taluni aspetti relativi alla disciplina dell’identificazione degli azionisti, della trasmissione delle informazioni e dell’agevolazioni all’esercizio dei diritti degli azionisti. In particolare, all’art. 83-novies, comma 1, viene inserita la lettera g-bis al fine di imporre espressamente a carico degli intermediari gli obblighi di trasmissione delle informazioniche saranno esplicitati in esercizio della citata delega regolamentare. Per rafforzare la trasparenza sui costi dei servizi resi dagli intermediari è introdotto, dopo l’art. 83-novies, l’art. 83-novies. 1 che recepisce la direttiva in tema di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi. Tale previsione impone agli intermediari di comunicare al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati, introducendo un vincolo nella definizione di tali corrispettivi al fine di garantire che gli stessi siano non discriminatori e proporzionati ai costi effettivamente sostenuti per la relativa prestazione. La direttiva configura un diritto degli emittenti a identificare in qualsiasi momento gli azionisti, al fine di favorire, tramite la comunicazione tra emittente e soci, l’esercizio dei diritti di questi ultimi e il loro impegno, “engagement”, nei confronti della società. Si consente ora agli Stati membri di limitare l’identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione minima di capitale da definire in misura non superiore allo 0,5%. Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione L’articolo 3 del decreto prevede modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del TUF. In particolare, l’art. 3, comma 1, del testo reca attuazione delle norme della direttiva in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo (artt. 9-bis e 9-ter della direttiva: il primo introduce il diritto dei soci ad esprimersi sulla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, individuandone altresì le finalità e i contenuti; il secondo prevede che le società quotate predispongano e sottopongano al voto costitutivo dei soci una relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento contenente l’illustrazione dettagliata dei compensi ricevuti nell’esercizio di riferimento, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dalla società quotata o da società del gruppo). L’art. 3, comma 2, recepisce le nuove norme relative alla trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi, nonché dei consulenti in materia di voto. Nuove previsioni sanzionatorie L’articolo 4 introduce modifiche alla Parte V – “Sanzioni” – del TUF per dare attuazione alla direttiva che richiede agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, “in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva”. Le nuove previsioni sanzionatorie in materia di relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e in materia di operazioni con parti correlate ricalcano l’impianto normativo del TUF in materia di sanzioni che prevede, per ogni materia, in caso di violazione della normativa primaria e della materia secondaria, una sanzione nei confronti della società e una sanzione nei confronti degli esponenti aziendali nelle ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di gravità. E’ stata inoltre introdotta, ad opera dell’art 193 del TUF, che contempla le sanzioni per le società di revisione legale, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria (da 10 a 100 mila euro) nei confronti del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale che ometta di verificare l’avvenuta predisposizione della sezione della relazione sulla remunerazione relativa ai compensi corrisposti. In tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, invece, il decreto introduce l’art. 193-bis.1, che prevede sanzioni pecuniarie - da 2.500 a 150.000 euro - nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli obblighi informativi, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione degli obblighi previsti a loro carico. Le sanzioni sono applicate, secondo le rispettive competenze e procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni da parte dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, dall’IVASS per le violazioni da parte delle imprese di assicurazione e dalla COVIP per le violazioni da parte dei fondi pensione. Forme pensionistiche complementari L’articolo 5 introduce modifiche al D.Lgs. n. 252/2005, con l’inserimento del nuovo articolo 6-bis, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, che prevede l’osservanza delle disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del T.U.F. in tema di trasparenza degli investitori istituzionali da parte dei fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all’albo di cui all’articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli dell’articolo 20 aventi soggettività giuridica, attribuendo alla COVIP il potere di dettare disposizioni di attuazione in merito. L'articolo 6 reca modifiche al D.Lgs. n. 209/2005 che disciplina il Codice delle assicurazioni private. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione, l’IVASS valuta la qualità del potenziale acquirente sulla base di una serie di criteri indicati nell’art. 68, comma 5, CAP, tra cui la reputazione del soggetto istante che comprende, ma non si esaurisce nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 77 CAP, dettagliati dal D.M. 11 novembre 2011, n. 220. L’inserimento della disciplina, in materia di remunerazione nel CAP, assicura anche un inquadramento sistematico delle disposizioni di dettaglio, già adottate dalle autorità in conformità con il quadro di riferimento europeo in materia, al fine di attuare il necessario allineamento con la normativa del settore bancario. Disposizioni transitorie e finali L’art. 7 stabilisce le disposizioni transitorie e finali. Nel testo è inserita una disposizione finale per definire il regime transitorio delle disposizioni del presente decreto, la cui entrata in vigore è fissata al 10 giugno 2019, fatti salvi i diversi termini di applicazione delle disposizioni modificate e introdotte ex novo. Le Autorità competenti sono tenute ad adottare le disposizioni di attuazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ad eccezione di quelle relative a nuovi obblighi in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti di voto che dovranno essere emanati entro 24 mesi dall’adozione degli atti di esecuzione). Si individua altresì nella Consob l’Autorità competente ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell’applicazione di tali disposizioni e delle altre previste dal Capo 1-bis della direttiva, nonché in caso di mancata osservanza delle medesime da parte di intermediari dell’Unione o di un Paese terzo, in conformità al disposto del nuovo articolo 3-septies della direttiva. L'articolo 8 reca infine le disposizioni di invarianza finanziaria.