Ancora novità sulle tariffe INAIL e stavolta arrivano dal decreto Crescita, in via di conversione in legge. Le tariffe INAIL utili al calcolo dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione da applicare alle retribuzioni imponibili effettive per il 2018 e presunte per il 2019 sono state ridotte in base a quanto dettato dalla legge di Bilancio 2019. Nel nuovo impianto, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico tiene conto della gravità degli infortuni e non semplicemente degli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli. È stata, inoltre, confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione realizzati in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico del 2008, in linea con le risorse erogate in media nell’ultimo quinquennio. La misura è attualmente prevista per un periodo sperimentale, che va dal 2019 al 2021, salvo revisione da effettuarsi al termine del triennio rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione. Ma a quanto pare sarà già il decreto Crescita, che entrerà in vigore nel prossimo mese di luglio, a rendere strutturale tale misura. Definitiva applicabilità delle tariffe ridotte Il ddl Crescita prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a rendere strutturale la revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La Manovra infatti aveva stabilito che la vigenza delle nuove tariffe fosse provvisoria, fino al 31 dicembre 2021. Le risorse destinate a tale misura sono pari a: - 630 milioni di euro per l'anno 2023; - 640 milioni di euro per l'anno 2024; - 650 milioni di euro per l'anno 2025; - 660 milioni di euro per l'anno 2026; - 671 milioni di euro per l'anno 2027; - 682 milioni di euro per l'anno 2028; - 693 milioni di euro per l'anno 2029; - 704 milioni di euro per l'anno 2030; - 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Comparando la disciplina vigente con quella prevista dall'emendamento in esame, appare evidente che esiste un gap di un anno tra l'applicazione sperimentale delle nuove tariffe e quella strutturale che dovrebbe entrare a regime soltanto a partire dal 2023. Premio supplementare silicosi e asbestosi Resta confermata l'abrogazione del premio supplementare silicosi e asbestosi, operata dalla legge di Bilancio 2019. Inoltre, per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Riduzioni e sgravi del premio assicurativo Le riduzioni di premio che si applicano anche ai periodi decorrenti dal 2019 sono le seguenti: - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07%; - gli sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera); - lo sgravio per il Registro Internazionale (PAN), si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento); - gli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT), previa verifica del DURC; - la riduzione per Campione d’Italia, spettante in misura pari al 50%; - la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate); - la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate). Settore navigazione Le imprese armatrici in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni devono allegare: - l’elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina); - la consistenza della flotta per il Ruolo unico; - l’elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia. In caso di attività di navigazione esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di “Armo/Disarmo-Assicurazione” le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Il premio supplementare, nella misura del 5%, dovuto per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi ordinari. La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018. Con riferimento alle imprese che svolgono l’attività in questo settore, è possibile applicare le seguenti agevolazioni: - riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (D.M. 22.12.2017) dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%; - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne nella misura del 45,07%. Oscillazione del tasso Resta confermata la possibilità, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, di operare una oscillazione del tasso medio di tariffa, in riduzione o aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. Nei primi due anni dalla data di inizio di attività della PAT interessata, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT con i seguenti criteri: - fino a 10: 28%; - da 10,01 a 50: 18%; - da 50,01 a 200: 10%; - oltre 200: 5%.