Con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 l'INPS fornisce le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia Uniemens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata dal D.lgs n. 105/2022, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022. L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione l'Istituto definirà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio. Datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali: PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”; PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”; PE0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”; PE1,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”; PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”; PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”; TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”; TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Restano validi i codici: MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”; MA0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”. I codici evento MB0 e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022. Il D.lgs n. 105/2022 ha novellato anche la disciplina del congedo di paternità obbligatorio abrogando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e sostituendo la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 e rinominando il congedo di cui al successivo articolo 28 del medesimo decreto legislativo in “Congedo di paternità alternativo” (articolo 2, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 105/2022). Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle nuove norme, nonché nei casi in cui, sebbene la data del parto sia antecedente il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012. Ne consegue che i codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022. I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione: PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”. Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”. Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. Si fa presente che per tutti gli eventi richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MA0 per i quali viene estesa la compilazione del calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022. Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici PD0, PE0, PB0 e TB0 i datori di lavoro dovranno compilare i flussi valorizzando i seguenti elementi: <TipoApplCongedoParOre> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore “C”) o in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore “N”); <MonteOreGiornEquivalente> per l’ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore "C”), in cui indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. Per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <TipoApplCongedoParOre>. Nei casi di eventi relativi ai codici MA2, PD0, PD1, PE0, PE1 e PF1 dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza. Nei casi di eventi contraddistinti dai codici PB0, PB1, TB0 e TB1, nell’elemento <SettAccredito> dovrà essere indicata la durata dell’assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell’elemento <SettAccredito>, dovrà essere valorizzato l’elemento <GiorniAccredito> indicando la durata dell’assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento. Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto. Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1): - Elemento <Lavorato> = N; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1; - Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1; - Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino/<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Nel caso di congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l’elemento <InfoAggEvento> deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo. In caso di fruizione oraria (eventi MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0): - Elemento <Lavorato> = S; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2; - Elemento <CodiceEventoGiorn> = (MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0); - Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo); - Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito. Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo in luogo dell’elemento <Settimana> dovrà essere valorizzato l’elemento <Giorno>. Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale: i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N; dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato; nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>. In caso di eventi contraddistinti dai codici PB0 - PB1 - TB0 -TB1, non dovranno essere compilati i campi “L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima” della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione “persa”, per tali eventi opera l’accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell’assegno sociale rapportato alla durata dell’evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001). Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>: • Elemento <CodiceCausale>: indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento: - Codice L320,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0”; - Codice L321,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1”; - Codice L322,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE0”; - Codice L323,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1”; - Codice L324,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB0”; - Codice L325,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1”; - Codice L326,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TB0 (oraria) TB1 (giornaliero)”; - Codice L327, avente il significato di “Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento PF1”. Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, verranno come di consueto utilizzati i codici conguaglio L053 e L062, come di seguito ridenominati: - Codice L053, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA2; - Codice L062, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA0. • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il Codice Fiscale del bambino o la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo, in caso di morte perinatale del figlio”; • Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di aprile 2023; • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza. Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio. Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare, per la corretta comunicazione dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 105/2022, i seguenti Codici Tipo Servizio: 3A, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”; 3B,avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”; 3C,avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”; 3D,avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”; 3E, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”; 3F, avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”; 3G, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”; 3H,avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”. Detti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento come di seguito illustrato: 3A: PD0 3B: PD1 3C: PE0 3D: PE1 3E: PB0 3F: PB1 3G:TB0 3H:TB1. I codici Tipo Servizio 76 e 68, corrispondenti ai tipi evento MB0 e MB2, mantengono la loro validità per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi fino al 12 agosto 2022. Per quanto attiene, invece, alla denuncia dei periodi di congedo parentale obbligatorio decorrenti dal 13 agosto 2022, così come previsto dalla novellata disciplina, si dovrà utilizzare il seguente Codice Tipo Servizio: 3I,avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 per i dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”. Detto codice ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento PF1. Ne consegue che i codici Tipo Servizio “69” e “70” corrispondenti ai codici Tipo Evento MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022. Il codice Tipo Servizio “33” corrispondente al codice Tipo Evento MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato: “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”. Si ricorda che, come di consueto, l’assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica. Nella compilazione della “ListaPosPA”, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8. Al riguardo si ricorda che: il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro E0 e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro E0, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego; non deve essere compilato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>; nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni di cui il lavoratore ha usufruito del congedo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000); devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove prevista, di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione persa. Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare nei casi di congedi parentali che prevedono il trattamento economico corrisposto dalle Amministrazioni pubbliche e la quota parte di Retribuzione Virtuale ai fini pensionistici per cui è prevista copertura figurativa, anche in presenza dei nuovi limiti di età e temporali per cui i congedi possono essere usufruiti. Per quanto riguarda il congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo, nei periodi in cui questo viene usufruito, deve essere dichiarato nell’elemento E0 della “ListaPosPA”, con tipo servizio 4 “Servizio Ordinario”, dove, senza soluzione di continuità, si dovrà ricomprendere anche il trattamento economico corrisposto, per cui negli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle Gestioni di riferimento del dipendente devono essere indicati, rispettivamente, anche la quota imponibile della retribuzione erogata per il congedo e il contributo corrispondente alla retribuzione imponibile. Contestualmente, andrà compilato anche l’elemento V1, Causale 7, CMU 11 “Assenza retribuita”, dove si dovranno compilare gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> in riferimento al mese solare del congedo, l’elemento <PercRetribuzione> con il numero complessivo di giorni fruiti nel mese solare, gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle gestioni di riferimento del lavoratore con la quota imponibile della retribuzione erogata per il congedo e il contributo corrispondente a tale retribuzione, oltre naturalmente agli altri campi obbligatori tra cui il <Tipo Servizio> nel quale dovrà essere indicato uno dei due nuovi codici appositamente previsti per congedi dal 13 agosto 2022: 3J: Congedo di paternità obbligatorio; 3K: Congedo di paternità alternativo. Si evidenzia che i dati indicati nell’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11, non alimentano l’estratto conto dell’amministrazione (ECA), in quanto già compresi nell’elemento E0 relativo al mese in cui è stato usufruito il congedo. I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita”, saranno utilizzati per monitorare i periodi e i trattamenti economici erogati agli iscritti alla Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del FPLD I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative al congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, a decorrere dalle competenze di aprile 2023, dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione, i seguenti elementi: <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “B”, già in uso per denunciare le anticipazioni relative al congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che assume la nuova denominazione “Congedo obbligatorio del padre art. 27-bis D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151”; <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> con uno dei seguenti codici in relazione alle modalità della fruizione del congedo: A1, che assume il significato di “Congedo di paternità prima del parto art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n. 151”; A2, che assume il significato di “Congedo di paternità dopo il parto art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n. 151”; A3, che assume il significato di “Congedo di paternità dopo il parto plurimo art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n. 151”. Per gli eventi verificatesi a decorrere dal mese di gennaio 2023 al mese di marzo 2023 i datori di lavoro del settore agricolo, entro il termine del primo periodo di trasmissione, dovranno inviare i nuovi flussi in sostituzione di quelli nei quali non è stato valorizzato il “CodAgio”.