Con il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 è stata conferita delega al Governo per il recepimento di alcune direttive europee. In questa sede rileva, in particolare, l’art. 10 del Ddl avente per oggetto la delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento CE n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 2021/776 della commissione dell’11 maggio 2021. La disciplina, in particolare, interessa il sistema di controlli sul denaro contante accompagnato o non accompagnato di valore pari o superiore a 10 000 euro in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione che dovrà integrare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (direttiva UE n. 2015/849). Al riguardo, è già previsto che chiunque entri nel territorio nazionale o ne esce e trasporti contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve produrre una dichiarazione all'Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, fermo restando che il dichiarante deve recare al seguito copia ovvero consegnarla in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento. Qualche considerazione Come considerazione di carattere generale va evidenziato che, in un sistema finanziario in continua evoluzione, anche in termini di nuove manifestazioni negoziali non sempre disciplinate espressamente dai singoli ordinamenti giuridici, le preoccupazioni delle Istituzioni comunitarie sono ampiamente condivisibili in quanto la remissione di proventi illeciti nel sistema economico e lo sviamento di denaro per finanziare attività illecite creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge e rappresentano, quindi, una minaccia per il funzionamento del mercato interno. In sostanza, si tratta di preoccupazioni certamente attuali sebbene non possano essere considerate innovative in quanto l’illecito fenomeno, non sempre individuato in tutte le sue molteplici manifestazioni, è comunque noto da tempo e, in particolare, a seguito dell’adozione delle misure ablative (sequestro e confisca) su taluni investimenti immobiliari, quote societarie, acquisto di titoli governativi, investimenti in operazioni speculative di diversa natura, etc., che hanno conseguito risultati davvero eccellenti. L’introduzione della moneta virtuale, a sua volta, ha creato ulteriori problemi di monitoraggio e di contrasto, manovra ancora lontano dall’essere completamente definita. Insomma, si è di fronte alla consapevolezza che, anche a voler prescindere, per ora, dall’intelligenza artificiale, il fenomeno illecito è ancora lungi dall’essere se non del tutto risolto quanto meno dimensionato in termini di rischi accettabili. In termini di contrasto, poiché tali pratiche illecite favoriscono attività criminose e terroristiche che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'Unione, l'UE è intervenuta ripetutamente anche a scopi cautelativi. Invero, sono state previste e introdotte una pluralità di misure e obblighi per gli enti finanziari, le persone giuridiche e talune professioni per quanto riguarda, tra l'altro, la trasparenza e la conservazione di registri, oltre che disposizioni sulla conoscenza dei propri clienti; è stato introdotto l'obbligo di riferire su transazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria nazionali (UIF). Le UIF, a loro volta, sono state istituite come unità centrali per valutare tali transazioni, interagire con le loro controparti in altri paesi e, se necessario, contattare le autorità giudiziarie. Le indicazioni della legge di delegazione europea La disciplina ipotizzata prevede interventi di carattere formale e sostanziale, oltre ad attribuire alle Istituzioni competenti (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) la facoltà di esercitare, ai fini del controllo, i poteri di cui sono titolari in materia fiscale. Le indicazioni comunitarie prevedono che, oltre ai tradizionali elementi informativi, sul piano formale, la modulistica da predisporre debba contenere dati specifici per identificare il portatore, quali il dichiarante, il proprietario, il mittente o il destinatario, a seconda dei casi; numeri di identificazione personale e genere per le persone fisiche, numero di registrazione e numero di identificazione degli operatori economici, nome del registro e paese di registrazione per le persone giuridiche, paese di rilascio e data di rilascio dei documenti di identificazione, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica come dati di contatto, numero di riferimento e società di trasporto per i mezzi di trasporto. L'inclusione di tali dati è necessaria per ridurre il rischio di errori relativi all'identità e di ritardi in caso di verifica successiva, nonché ai fini dell'analisi del rischio e per migliorare l’azione di contrasto. È noto, d’altra parte, che il citato regolamento ha fornito indicazioni specifiche proprio per consentire una incisiva analisi dei rischi che costituisce il presupposto fondamentale per un’azione di carattere sia preventivo che repressivo. D’altra parte, per impedire l’investimento dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, è necessario istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono, inoltre, estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. Va da sé che il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici. A tal riguardo è previsto che l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza scambiano le informazioni raccolte con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza alla Commissione europea. Ovviamente, occorre anche garantire un approccio armonizzato per quanto concerne l'applicazione dei controlli e l'elaborazione, la trasmissione e l'analisi delle dichiarazioni da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri. Di qui l’intervento anche sui poteri esercitabili ai fini del controllo. Le misure di contrasto Il disegno di legge delega fornisce indicazioni molto ampie in quanto: - da un lato, dispone che il Governo adotti uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 2021/776; - dall’altro, consente la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi i quali, ovviamente, devono tener conto anche dei principi in materia protezione dei dati personali. Relativamente al primo aspetto, nell’integrare i principi e criteri direttivi generali a suo tempo dettati (art. 32, legge n. 234/2012) demanda, nella sostanza, al Governo l’individuazione delle modifiche necessarie da apportare al D.Lgs. n. 195/2008 al fine di dare piena attuazione alle previsioni comunitarie. Al riguardo, non sussiste la necessità di confermare le autorità competenti, da tempo individuate notoriamente nell'Agenzia delle Dogane, nel Ministero dell'Economia e delle finanze, nella Unità di informazione finanziaria e nella Guardia di Finanza, ciascuna per le rispettive competenze. Viene, al riguardo, ribadito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza possano esercitare i poteri e le facoltà loro riconosciuti dall’ordinamento nazionale al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di dichiarazione al fine di garantire la celerità, l’economicità e l’efficacia dei controlli. La delega specifica che le autorità competenti devono realizzare controlli basati sull’analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici. Anche sotto tale aspetto, in verità, non sembra che possano essere registrate innovazioni di particolare importanza ove si consideri che soprattutto la Guardia di Finanza, per sua cultura investigativa e per garantire efficacia, efficienza ed economicità alla sua azione istituzionale, svolge ormai da decenni gli interventi repressivi pianificati esclusivamente sulla base di anali dei rischi. Sarà interessante, allora, conoscere quali altre indicazioni la legge di delegazione possa fornire sotto tale aspetto. L’apparato amministravo di controllo, infatti, non può prescindere da tale profilo tenuto anche conto che, sebbene la disciplina valutaria sia autonoma rispetto a quella fiscale, tra i due comparti sussiste una connessione pacifica sicché difficilmente, a fronte di violazioni di natura valutaria, non venga rilevata una di carattere fiscale. Ovviamente, potrebbe anche verificarsi il caso opposto ma in termini certamente meno invasivi, del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all’art. 7 del regolamento UE n. 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale. È certamente rilevante, poi, la previsione di applicare il sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti tra l’Italia e gli altri Stati membri. È evidente, però, che tale sorveglianza non può essere comunque considerata del tutto innovativa anche per il già evidenziato rapporto intercorrente tra riciclaggio e evasione fiscale. L’azione repressiva si basa indubbiamente sulla celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa, della fase dell’accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori. Ora, per quanto concerne l’Italia è ampiamente provato che le Autorità Italiane sono le più solerti sia nel riscontrare nel merito le richieste fornite dalle omologhe Istituzioni degli altri Paesi sia in termini temporali di risposta. Quantunque il fenomeno del riciclaggio sia un cancro comune pressoché a tutti i Paesi, non può e non deve essere taciuto che non tutti gli Stati assolvono i loro adempimenti sia di merito sia in termini temporali come l’Italia. La revisione del regime sanzionatorio Un ulteriore aspetto del provvedimento in esame riguarda il profilo sanzionatorio. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 85/2008 attualmente il mancato rispetto del limite di 10.000 euro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'art. 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro. Ne consegue che, avendo il Parlamento delegato il Governo alla definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, ha ritenuto che il vigente quadro giuridico sia inadeguato. Al riguardo, però, non vengono indicati criteri e principi specifici. È inoltre, previsto, di adeguare le forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e dei Paesi terzi. Nell’integrare la vigente disciplina sarà necessario garantire il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale ma, nel contempo, apportare ogni necessaria modifica per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dall’indicato regolamento UE n. 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro.