A norma dell’art. 36 della direttiva UE n. 2020/262 del Consiglio, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali avviene sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato(e-AD), controllabile attraverso il sistema informatizzato EMCS. Tale direttiva ha esteso, dal 13 febbraio 2023, l’uso del sistema informatizzato istituito con la decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio per il controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, che è impiegato per controllare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Dal 13 febbraio, pertanto, non è più possibile far iniziare la circolazione di tali prodotti con la scorta di DAS cartaceo, essendo soltanto consentito, fino al 31 dicembre 2023, far concludere operazioni di movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa scortati da DAS cartaceo, purché iniziata prima del 13 febbraio. A tal fine, sono state introdotte nel D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) due nuove figure di operatori economici: - il destinatario certificato; - lo speditore certificato, che troveranno applicazione dal 13 febbraio 2023. Come specificato dall’Agenzia delle dogane con circolare 3 febbraio 2023, n. 3/D, prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali potranno essere movimentati esclusivamente tra tali soggetti, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità. Chi è il destinatario certificato Il destinatario certificato, in particolare, è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato. La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primo luogo, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 TUA o di destinatario registrato di cui all’art. 8 TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Chi è lo speditore certificato Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad esempio deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici). Cooperazione amministrativa in materia di accise Da ultimo, con regolamento UE n. 246/2023, recante modifica del regolamento UE n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, sono state implementate le norme in materia di mutua assistenza tra Stati membri e di collaborazione con la Commissione europea, al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, di contrastare l’evasione delle accise e di seguire le distorsioni nel mercato interno. A far data dal 13 febbraio, in particolare, è stato implementato lo scambio tra Stati membri di informazioni conservate nei registri elettronici - da trasmettere al registro informatico centrale della Commissione UE - includendovi anche le informazioni che ciascuno Stato membro inserisce riguardanti gli operatori economici che trasportano merci immesse in consumo nel territorio di uno Stato e successivamente trasportate verso il territorio di un altro Stato per esservi consegnate per scopi commerciali.