Assonime ha pubblicato la circolare n. 20 del 28 giugno 2023 contenente “I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo Patent Box”. Il documento di Assonime esamina il contenuto della circolare n. 5 del 24 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 52642/2023, che completa il quadro normativo di riferimento della nuova “maggiorazione del 110%” introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 146 del 2021 e dalla legge di bilancio 2022. Nello specifico il documento dà evidenza delle novità emergenti dai documenti di prassi delle Entrate con riguardo ai singoli aspetti della nuova agevolazione che hanno formato oggetto di specifici ed ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia. In particolare, Assonime si sofferma sulla “proroga” di sei mesi concessa dal Provvedimento del 2023, sul “transito” dal vecchio al nuovo Patent Box; sul concetto di “utilizzo” dell’IP agevolabile; sulla “registrazione” del software presso la SIAE e sulle regole di cumulabilità della nuova agevolazione con il credito d’imposta R&D. Il nuovo Patent Box rappresenta un regime opzionale, quinquennale e rinnovabile, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che opera sotto forma di variazione in diminuzione del reddito imponibile. Assonime evidenzia che la nuova agevolazione consiste in una “super-deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni beni immateriali. Come visto, grandi novità sono state introdotte con la legge di bilancio 2022 che ha risolto ogni dubbio circa la decorrenza della nuova disciplina agevolativa. In particolare è stato chiarito che il nuovo Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 20213 La legge di bilancio ha anche previsto la possibilità di incentivare lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo destinate alla creazione di nuovi beni immateriali e non più solo, come inizialmente previsto, relative a beni immateriali già esistenti. Tra l’altro è stato introdotto il c.d. meccanismo “premiale” di recapture che riconosce l’agevolazione anche rispetto ai costi – relativi alle predette attività – sostenuti negli otto esercizi precedenti a quello di ottenimento del titolo di privativa del bene immateriale. È stata poi abrogata la previsione del divieto di cumulo tra questo regime agevolativo e il credito d’imposta R&D (che incentiva tout court il sostenimento dei costi per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo a prescindere, cioè, dall’esistenza o meno di un bene immateriale) ed è stato rivisto il novero degli IP agevolabili, per escludere dal perimetro della nuova agevolazione il marchio ed il know-how. Infine, è stata aumentata la percentuale della super-deduzione dal 90 al 110 per cento. Assonime ha inoltre evidenziato come i provvedimenti delle Entrate hanno confermato alcune soluzioni già indivudate dalla stessa Assonime come quelle riguardanti: - la legittimità dell’esercizio dell’opzione nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario; - la possibilità di apporre la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione, per questo primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime agevolativo, entro un lasso di tempo più ampio di quello previsto “a regime”; - l’impossibilità di disconoscere l’agevolazione per la sola mancata apposizione della firma elettronica con marca temporale sulla documentazione.