Il nuovo regolamento UE n. 2021/821, pubblicato nella GUUE L126 dell’11 giugno 2021 e in vigore dal 9 settembre 2021, ha ad oggetto i prodotti a duplice uso, intesi come beni materiali e immateriali, inclusi software, tecnologie e servizi connessi a tali usi, che hanno prevalentemente un utilizzo civile, ma che possono essere impiegati anche per scopi militari. La nuova normativa rifonde, sostituendolo, il precedente regolamento CE n. 428/2009, per adeguarlo all’evoluzione dei rischi e delle minacce alla sicurezza nel commercio mondiale. L’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e il transito dei prodotti a duplice uso nell’Unione europea sono soggetti ad un regime di controllo e autorizzativo per contrastare traffici illeciti e garantire la sicurezza internazionale, dando attuazione agli accordi tra Stati, per impedire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori. Tra i prodotti classificabili come dual use rientrano anche macchinari, semilavorati e loro parti, prodotti chimici, materiale elettronico, per i quali all’esportazione occorre presentare in dogana una specifica autorizzazione, oppure dichiarare la libera esportazione se non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Regolamentazione europea e nazionale Tutte le disposizioni emanate dall’Unione in materia di beni duali e di export control sono rinvenibili sul sito della Commissione europea, nella sezione dedicata. La norma che recepisce le disposizioni europee e contiene le procedure nazionali di autorizzazione all’esportazione e le sanzioni in caso di inosservanza è il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 221 che dovrà essere aggiornato in base al nuovo regolamento UE n. 2021/821. L’autorità nazionale MAECI/UAMA Per esportare i materiali listati fuori dall’Unione europea è necessario ottenere una specifica autorizzazione. In ambito nazionale, dal 1° gennaio 2020 l’autorità di riferimento è la Divisione per i materiali a duplice uso, nell’ambito dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Le informazioni sull’iter autorizzativo sono reperibili alla pagina web dedicata, da cui sono scaricabili anche i modelli, l’elenco dei documenti da presentare e le istruzioni di compilazione. Le novità principali Il nuovo regolamento introduce numerose novità. Estende i controlli ad una gamma più ampia di tecnologie emergenti a duplice uso, tra cui i prodotti di sorveglianza informatica, oltre ai servizi di intermediazione e assistenza tecnica. Prevede nuove autorizzazioni specifiche per trasferimenti infragruppo di software e tecnologie e per la crittografia. Attribuisce maggiori poteri agli Stati membri di introdurre divieti e autorizzazioni anche a prodotti non listati come duali, in base alla clausola “catch all”. Prevede un maggior coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per un’efficace applicazione dei controlli in tutta l’UE. Amplia la qualifica di “esportatore” estendendola ai viaggiatori che trasportano beni duali nel proprio bagaglio personale. Rafforza il ruolo degli orientamenti da fornire agli esportatori, in particolare alle PMI, e le attività di sensibilizzazione per promuovere pratiche responsabili, rimandandone la valutazione di applicabilità ai singoli Stati. L’elenco dei prodotti dual use I prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione di esportazione sono elencati e descritti nell’Allegato I del Regolamento UE n. 2021/821. I prodotti listati sono da intendersi sia nuovi che usati. Tra i prodotti oggetto di possibile inclusione nel regime autorizzativo rientrano anche i servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, se destinati a beni duali. L’estensione del regime autorizzativo e la clausola “catch all” Le autorità nazionali possono estendere l’autorizzazione o il divieto all’esportazione ad ulteriori prodotti non compresi negli elenchi di cui all’allegato I, in base agli articoli 4, 5, 9 o 10 del nuovo regolamento. Questa estensione del regime di controllo, definita clausola “catch all”, mira ad intercettare tutti i prodotti, le tecnologie, i servizi potenzialmente collegati ad usi vietati. La clausola viene applicata sulla base di informazioni in possesso degli Stati membri o fornite dagli stessi esportatori su possibili utilizzi o diversioni d’uso per produrre armi di distruzione di massa, per scopi militari o connessi a gravi violazioni dei diritti umani. Ulteriori divieti di esportazione o obblighi di autorizzazione preventiva per prodotti a duplice uso non listati nell’Allegato I possono essere applicati dagli Stati membri in base all’art. 9 per motivi di pubblica sicurezza. L’inclusione dei prodotti per la sorveglianza informatica Un’importante novità, introdotta con l’art. 5, è rappresentata dall’inserimento nel regime di controllo anche dei prodotti per la sorveglianza informatica dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione se destinati ad usi di repressione interna e/o all’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale. La classificazione dei beni dual use Per la corretta applicazione della disciplina sui beni duali è necessario individuare all’interno dell’Allegato I del regolamento il prodotto, servizio o tecnologia e il corrispondente codice di classificazione, basato sulla natura dei beni e su specifici parametri tecnici. Si tratta di un codice alfanumerico, definito in base al ECCN- Export Control Classification Number utilizzato nell’Unione e negli USA, che identifica prodotti listati che necessitano di autorizzazioni di esportazione, obblighi di reporting e di tenuta di registri, requisiti per il trasporto. I prodotti duali sono suddivisi in nove categorie: 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature; 1 Materiali speciali e relative apparecchiature; 2 Trattamento e lavorazione dei materiali; 3 Materiali elettronici; 4 Calcolatori; 5 Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”; 6 Sensori e laser; 7 Materiale avionico e di navigazione; 8 Materiale navale; 9 Materiale aerospaziale e propulsione. Ogni categoria è suddivisa in sottocategorie o gruppi di prodotti: A Sistemi, apparecchiature e componenti; B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione; C Materiali; D Software; E Tecnologia. All’interno delle sottocategorie i prodotti duali sono identificati con un codice alfanumerico e descritti dettagliatamente anche con note tecniche. Per verificare se un bene sia duale, occorre identificarlo in base alle sue caratteristiche e associarlo allo specifico codice duale. Numerosi prodotti di impiego generale civile a determinate condizioni, sia tecniche che di utilizzo finale, possono essere qualificati come beni dual use. Occorre quindi verificare la presenza di tutte le caratteristiche che conferiscono il carattere di beni duali, in assenza delle quali i prodotti non rientrano nel regime autorizzativo e possono essere considerati di libera esportazione. Le autorizzazioni di esportazione Per esportare beni dual use è necessario richiedere la preventiva autorizzazione, da presentare in dogana unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione. Sono previsti quattro tipi di autorizzazione all’esportazione (articolo 12): specifica, globale, generale dell’UE e generale nazionale, in ragione del tipo di prodotto duale, del paese di destinazione e dei soggetti interessati alla transazione. Le autorizzazioni sono valide in tutti gli Stati membri e in Italia l’autorità di rilascio è il MAECI/UAMA. Autorizzazione di esportazione specifica Concessa a un esportatore, anche occasionale, per un destinatario di un paese terzo, può riguardare uno o più prodotti a duplice uso. La domanda deve essere corredata da copia del contratto di riferimento e da una dichiarazione di uso finale, cosiddetta EUS, End Use Statement (cfr. art. 10, D.Lgs. n. 221/2017). Autorizzazione globale di esportazione È un’autorizzazione concessa a un singolo esportatore non occasionale per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici. Autorizzazione generale dell’Unione europea (AGEU da EU001 a EU008) Le autorizzazioni generali dell’Unione sono valide per specifici prodotti, paesi di destinazione e condizioni (utilizzi delle sezioni da A ad H dell'allegato II). Il nuovo regolamento ha aggiunto due nuove autorizzazioni generali AGEU: EU007 e EU008, per esportazioni infragruppo di software e tecnologia e per la crittografia. Attualmente sono quindi previsti otto tipi di AGEU, elencati nella Tabella n.1. Autorizzazioni generali dell’Unione europea AGEU Sigla Tipo di autorizzazione per prodotti e paesi EU001 Esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti EU002 Esportazioni di determinati prodotti a duplice uso verso Argentina, Corea del Sud, Sudafrica, Turchia EU003 Esportazioni dopo riparazione / sostituzione EU004 Esportazioni temporanee per mostre o fiere EU005 Telecomunicazioni EU006 Sostanze chimiche EU007 Esportazioni infragruppo di software e tecnologia EU008 Crittografia Autorizzazione generale nazionale (AGN) Queste autorizzazioni sono valide per i paesi di destinazione indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4 agosto 2003 (Antartide Base Italiana, Argentina, Corea del Sud e Turchia). Il Programma Interno di Conformità Il nuovo regolamento rafforza l’importanza i Programmi Interni di Conformità, previsti dalla Commissione con la Raccomandazione UE 2019/1318. Si tratta di orientamenti non vincolanti per le aziende, volti a promuovere l’adozione di programmi e procedure interne per il controllo sul rispetto delle norme per il commercio dei prodotti a duplice uso, che costituiscono buone pratiche in ragione della particolare sensibilità della materia. L’adozione di questi programmi è particolarmente raccomandabile per gli esportatori anche allo scopo di confermare l’inclusione o la libera esportazione dei prodotti, ai fini del corretto adempimento doganale all’export. Va sottolineato, infine, che il regolamento UE n. 2021/821 prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre un obbligo dei PIC per gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali.