Nel corso del question time in Commissione Finanze della Camera, in risposta all’interrogazione n. 5-01347 sono stati forniti alcuni chiarimenti aventi ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 prevede che: - non sono obbligate a procedere con l’emissione della fattura elettronica qualora abbiano conseguito proventi da attività commerciali non eccedenti l’importo di 65.000 euro nel corso del periodo d’imposta precedente; - la fattura deve essere emessa dal soggetto cessionario/committente soggetto passivo d’imposta per conto del soggetto cedente/prestatore, nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia conseguito proventi da attività commerciali superiori alla soglia di 65.000 euro. Tale regola non si pone in contrasto né con quanto stabilito dall’art. 21 del decreto IVA, né con quanto stabilito dall’art. 220 della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore non si verifica alcuna traslazione della qualifica di soggetto debitore dell’imposta: la responsabilità per l’emissione della fattura permane in capo al soggetto cedente/prestatore (non si risolve pertanto in una ipotesi di inversione contabile). È in ogni caso possibile, per i soggetti che hanno optato per il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, l’emissione della fattura elettronica indipendentemente dal fatto che sia stata o meno rispettata la soglia di 65.000 euro per i proventi derivanti dall’attività commerciale.