L'attività intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo al contribuente lo status di "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 122 del 3 giugno 2024. La Direttiva del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7), in considerazione della necessità di contrastare le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell'economia registrata negli ultimi anni, ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, in vista del successivo scambio di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori presenti e le attività negoziate sulle piattaforme. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso, infatti, estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali acquisire le informazioni sufficienti a controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web specie nei casi in cui i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere. I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che utilizzano una piattaforma digitale specifica. Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati possono consentire alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme. Peraltro, tenuto conto della crescente rilevanza del ruolo delle piattaforme digitali, riconosciuta ormai a livello internazionale, nel 2020 sono state elaborate in ambito OCSE le "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy" ("Model Rules"), accompagnate dal relativo Commentario. Si tratta di un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla DAC 7 (cfr. il Considerando 16 della Direttiva), nell'ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea, riducendo al contempo gli oneri di compliance per i gestori di piattaforme. L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il d.lgs. 1° marzo 2023, n. 32. Coerentemente a quanto stabilito dalla Direttiva, il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. "gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione") l'obbligo di: i) espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto); ii) comunicare all'Agenzia delle Entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto). L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023.