In presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme e di un legittimo affidamento ingenerato dall'azione amministrativa non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente per i debiti tributari accertati. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, sez. V civile, con la sentenza n. 4668 depositata il 21 febbraio 2024. Nei fatti di causa la Regione Toscana aveva notificato atti impositivi relativamente al tributo afferente la concessione demaniale rilasciata da un'autorità portuale. Tale ripresa veniva confermata in entrambi i giudizi di merito. I giudici di legittimità, pur confermando la debenza del canone, hanno ritenuto non applicabili le sanzioni, né dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, in quanto il legittimo affidamento generalmente è una situazione tutelabile se caratterizzata: da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Anche la presenza di circolari amministrative fondanti un'interpretazione erronea della disciplina tributaria – ancorché non vincolanti, né esimenti dal pagamento del dovuto - può incidere sul convincimento del contribuente, così da giustificare la non debenza delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori (Cass. n. 20819/2020). Nel caso di specie, la non debenza delle sanzioni e interessi trovava giustificazione nella convergenza di tre rilevanti fattori: il primo, concernente l'effettiva emanazione negli anni di circolari e risoluzioni apparentemente legittimanti il mancato pagamento del tributo regionale qualora ricollegato a canoni concessori stabiliti in via contrattuale e non sulla base dei criteri di legge generali ed astratti; il secondo, identificato nel dato oggettivo della mancata richiesta di pagamento dell'imposta, da parte della Regione per moltissimi anni dalla sua introduzione; il terzo, rinvenibile nella circostanza secondo la quale la concessione non era stata ancora rilasciata, protraendosi per anni in regime provvisorio e senza la determinazione dell'esatto canone dovuto fino a compimento dell'annualità contestata.